Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 10 ago 1980
L'art. 32 è sostituito dal seguente: Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono affidati per incarico a professori diplomati in educazione fisica e abilitati all'insegnamento, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 88 del 7 febbraio 1958, con le modalità indicate nei precedenti .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;946#art-7