Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 10 ago 1980
Il secondo comma dell'art. 31 è sostituito dal seguente: A tutti i professori cui è conferito l'incarico sarà corrisposta, su deliberazione del consiglio di amministrazione, una retribuzione tenuto conto della durata del corso e del numero delle lezioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;946#art-6