Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 10 ago 1980
Il quarto comma dell'art. 20 è modificato nel senso che "3/4" è sostituito da "2/3". Nello stesso articolo il quinto comma è soppresso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;946#art-4