Art. 4
4 / 4In vigore dal 22 giu 1980
Dopo l'art. 415, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:
Scuola per tecnici cosmetologi (scuola diretta a fini speciali)
Art. 416. - È istituita presso l'istituto di clinica dermatologica dell'Università di Pavia una scuola per la preparazione di personale tecnico specializzato in cosmetologia. La scuola per cosmetologi ha lo scopo di impartire agli allievi con unità di indirizzo e metodo scientifico tutte le nozioni teoriche e pratiche per ben esercitare l'attività di cosmetologo.
Art. 417. - La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per cosmetologi è di due anni accademici. Alla scuola possono essere ammessi allievi di ambo i sessi aventi il diploma di scuola media di secondo grado.
Art. 418. - Al primo anno della scuola si accede previo esame di cultura generale ed attitudinale davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della scuola stessa.
L'esame di ammissione avrà luogo entro il mese di ottobre di ciascun anno in un giorno stabilito dalla facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. In casi particolari è possibile l'ammissione al secondo anno qualora il direttore della scuola ne ravvisi la necessità.
Art. 419. - Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi ad ogni anno di corso della scuola è di trenta.
Art. 420. - Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di clinica dermatologica dell'Università di Pavia che può nominare direttore dei corsi uno dei docenti della scuola. La scuola è sotto la vigilanza della facoltà di medicina e chirurgia. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti fra i professori ufficiali, fra i docenti, fra gli aiuti e gli assistenti della facoltà di medicina e chirurgia o di altra facoltà dell'Università di Pavia o di altre università, o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario.
Art. 421. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
dermatologia estetica;
chimica cosmetologica;
igiene cosmetologica;
cosmetologia applicata;
nozioni di fisica.
2° Anno:
nozioni di patologia dermatologica;
massoterapia cosmetologica;
nozioni di dermatologia correttiva;
nozioni di chirurgia estetica.
Art. 422. - La frequenza alle lezioni teoriche e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Per la validità dell'anno scolastico l'allievo deve partecipare ai due terzi delle lezioni sia teoriche che pratiche.
Art. 423. - Le lezioni verranno impartite agli allievi nelle aule messe a disposizione della clinica dermatologica. I programmi di insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore della scuola ed approvati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia. La sorveglianza degli iscritti, per quanto riguarda la loro attività pratica, spetta al direttore della scuola. Il tirocinio sarà compiuto dagli allievi sotto la guida degli insegnanti della scuola presso la clinica dermatologica di Pavia, nonché, qualora si rendesse necessario, presso altri istituti ed associazioni specialistiche.
Art. 424. - Per essere ammessi a sostenere gli esami di diploma gli allievi dovranno avere seguito il corso, superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti e avere compiuto, con esito favorevole, tutte le esercitazioni pratiche previste. Non possono essere ammessi al secondo anno gli allievi che non hanno superato gli esami attinenti alle materie del primo anno.
Art. 425. - Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni sono composte da tre membri: dal professore ufficiale della materia, presidente; dal professore ufficiale di materia affine e da un libero docente cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.
Art. 426. - L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso, ed eventualmente da una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri scelti fra i docenti della scuola nominati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza nella scuola, ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di tecnico cosmetologo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980
Registrato n. 50 Istruzione, foglio n. 114
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;917#art-4