Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 22 giu 1980
Gli articoli 347, 356, 368, 380, 388, 399, ultimo comma, e 415, relativi all'importo delle tasse per le seguenti scuole: di tecnici di istituti medico-biologici, di ortottisti, di terapisti della riabilitazione, di massaggiatori e massofisioterapisti, di dietologia e dietetica applicata, di tecnici di radiologia medica, di tecnici di igiene ambientale e del lavoro, sono soppressi.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;917#art-2