Art. 1
1 / 1In vigore dal 20 giu 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2220, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 98, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo agli istituti annessi alla facoltà di ingegneria:
Art. 99. - Gli istituti policattedra sono i seguenti:
1) elettronica e comunicazioni elettriche;
2) informatica e sistematica;
3) elettrotecnica;
4) fisica applicata;
5) fisica tecnica e macchine;
6) idraulica;
7) ingegneria del territorio;
8) matematica applicata;
9) meccanica applicata alle macchine;
10) scienza e tecnica delle costruzioni con annesso laboratorio ufficiale di prove materiali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1980
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 239
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;912#art-1