Art. 1
1 / 5In vigore dal 25 mag 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato col regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
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L'art. 84, relativo all'importo delle tasse per la scuola speciale per terapisti della riabilitazione, è sostituito dal seguente:
tassa di immatricolazione.................. L. 5.000 tassa annuale di iscrizione................ L. 18.000 tassa erariale di diploma.................. L. 6.000 soprattassa annuale per esami di profitto.......... L. 7.000 soprattassa per esame di diploma.............. L. 3.000 tassa annuale per studenti fuori corso........... L. 5.000
L'art. 85 è sostituito dal seguente:
Agli studenti può essere richiesto il pagamento di eventuali contributi da determinarsi a norma dell'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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