Art. 1
1 / 2In vigore dal 24 mag 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio nazionale universitario;
Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;
Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relativi alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché di scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
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Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 154, relativo alla scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in idrologia medica, è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 154. - La scuola mira a creare una categoria di medici altamente qualificati e competenti nel campo della idrologia e della climatologia medica, compresa la talassologia, i quali possono esercitare un'attività specifica in particolare nelle stazioni termali e climatiche.
La durata del corso di studi è di tre anni.
Non sono consentite in nessun caso abbreviazioni di corso.
Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in possesso, almeno all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Il numero totale massimo degli iscritti per i tre anni di corso è di venticinque, in relazione alle attrezzature dei laboratori ed al personale assistente e tecnico degli istituti dove si svolgono gli insegnamenti.
L'insegnamento e le esercitazioni per gli specializzandi degli ultimi due anni si svolgono nei seguenti istituti:
clinica medica, patologia medica, medicina del lavoro, clinica dermosifilopatica, clinica ortopedica, clinica otorinolaringoiatrica, clinica pediatrica, clinica ostetrica e ginecologica, clinica chirurgica.
Tali cliniche mettono a disposizione quei casi che possono interessare sul piano didattico l'insegnamento della idroclimatologia e clinica termale.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;902#art-1