Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 apr 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 192, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che le scuole di specializzazione in clinica dermosifilopatica ed ortopedia e traumatologia mutano rispettivamente la denominazione in quella di scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia e scuola di specializzazione in ortopedia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;865#art-1