Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 17 apr 1980
Gli articoli 193 e 196 sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 193. - Possono iscriversi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia, salvo diverso indirizzo. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 196. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;861#art-2