Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 17 apr 1980
L'art. 107, quarto comma, relativo alla scuola di specializzazione in urologia, è modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti è stabilito in quindici per anno di corso e complessivamente in settantacinque iscritti per l'intero corso di studi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;859#art-2