Art. 1
1 / 1In vigore dal 16 apr 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Gli articoli 253, 254, 256, 257, relativi alla scuola di perfezionamento in scienza e tecnica delle piante medicinali, annessa alla facoltà di farmacia, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 253. - Alla facoltà di farmacia è annessa una scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante medicinali.
La scuola si propone di preparare un personale specializzato atto a coprire l'ufficio di esperto erborista provinciale e ad assumere incarichi dirigenziali presso enti pubblici e privati nel campo di pertinenza.
Art. 254. - Possono essere ammessi alla scuola i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, in farmacia, in chimica e farmacia, i laureati in scienze agrarie ed in scienze forestali, i laureati in scienze naturali e in scienze biologiche.
Art. 256. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) complementi di botanica farmaceutica;
2) genetica, con speciale riguardo alle piante medicinali ed aromatiche (semestrale);
3) botanica fitognostica ed erboristica;
4) ecologia e fitogeografia con speciale riguardo alle piante medicinali ed aromatiche (semestrale);
5) complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni delle piante medicinali ed aromatiche;
6) patologia delle piante medicinali ed aromatiche;
7) complementi di chimica organica vegetale.
2° Anno:
8) farmacognosia generale e speciale;
9) farmacologia speciale delle droghe;
10) tecnica farmaceutica speciale per le preparazioni ricavate da droghe o da derivati di droghe;
11) industria e commercio erboristico;
12) analisi delle piante medicinali;
13) identificazione di costituenti delle piante medicinali.
Art. 257. - I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche da erborizzazioni in campagna e da gite di istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1980
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 159
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;858#art-1