Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 apr 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è così modificato: Nell'art. 12, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio, sono aggiunti quelli di: storia della cooperazione; tecnica industriale; organizzazione aziendale; storia della ragioneria; analisi matematica. Nell'art. 13, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze economiche e bancarie, sono aggiunti quelli di: diritto bancario; diritto della borsa. Nell'art. 14, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di diploma in statistica, è aggiunto quello di: programmazione ed interpretazione statistica degli esperimenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1980 Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 155
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;855#art-1