Art. 4
4 / 4In vigore dal 1 apr 1980
Dopo art. 678, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile:
Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile
Art. 679. - È istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile che conferisce il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile.
Art. 680. - La durata del corso è di quattro anni.
Il numero di iscrizioni è di sei per ogni anno.
L'ammissione è per titoli ed esami.
È obbligatoria la frequenza alle lezioni ed esercitazioni.
Art. 681. - La frequenza continuativa ai fini di apprendimento è obbligatoria per sei mesi in pediatria per gli studenti del primo anno, per tre mesi in neurologia e tre mesi in psichiatria per gli studenti del secondo anno, per sei mesi in neuropsichiatria infantile e in quegli istituti e servizi specializzati collegati con la clinica universitaria per gli studenti del terzo e del quarto anno.
Art. 682. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia ed embriologia del sistema nervoso;
2) fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;
3) genetica;
4) endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia;
5) patologia e clinica pediatrica;
6) tecniche di laboratorio.
2° Anno:
7) anatomia patologica del sistema nervoso;
8) biochimica patologica del sistema nervoso;
9) psicologia dell'età evolutiva;
10) semeiotica e clinica neurologica;
11) semeiotica e clinica psichiatrica.
3° Anno:
12) psicopatologia dell'età evolutiva;
13) semeiotica e clinica neurologica infantile;
14) psicodiagnostica;
15) elettrofisiologia;
16) neuroradiologia;
17) neurochirurgia dell'età evolutiva;
18) semeiotica e clinica psichiatrica infantile (1° corso).
4° Anno:
19) clinica psichiatrica infantile;
20) terapia generale delle malattie mentali infantili;
21) psicologia dell'età evolutiva;
22) foniatria;
23) psicopedagogia;
24) sociologia applicata alla popolazione infantile;
25) organizzazione diagnostica-assistenziale e legislazione.
Art. 683. - Alla fine di ogni anno gli iscritti sono tenuti a superare un esame per il gruppo di materie il cui insegnamento è stato impartito nell'anno medesimo.
Per ottenere la iscrizione al 2°, 3° e 4° anno di specializzazione gli iscritti devono aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne per l'esame di clinica psichiatrica infantile, il cui esame va sostenuto al 40 anno.
Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile, gli iscritti al termine degli esami devono presentare e discutere una dissertazione scritta su argomenti di neuropsichiatria infantile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1980
Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 251
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;816#art-4