Art. 3
3 / 4In vigore dal 1 apr 1980
Gli articoli 673, 674, 675, 676, 677, 678, relativi alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina nucleare
Art. 673. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in medicina nucleare con sede presso la cattedra di medicina nucleare. La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia.
L'ammissione è per titoli ed esami.
Art. 674. - Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specialista in medicina nucleare sono così distribuiti nei tre anni di corso:
1° Anno:
a) fisica: con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria;
b) radiologia legislazione e norme generali di radio protezione;
c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno:
a) teoria dei traccianti;
b) elementi di radiochimica;
c) applicazioni di diagnostica I;
d) tecniche di misura della radioattività.
3° Anno:
a) applicazioni diagnostiche II;
b) applicazioni terapeutiche;
c) radioprotezione e legislazione applicate.
Art. 675. - I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.
Art. 676. - Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di dodici per anno di corso e complessivamente di trentasei iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 677. - La frequenza è obbligatoria (dieci mesi all'anno) per ogni anno di corso e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei.
L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc.
Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.
Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Art. 678. - Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;816#art-3