Art. 1

Art. 1

1 / 4
In vigore dal 1 apr 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 469, 470, 471, 472, 473, 474, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia Art. 469. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia che conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia. Tale scuola ha sede presso la clinica dermosifilopatica. La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 470. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 471. - Il numero massimo degli allievi è di sedici per anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi. Art. 472. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia e istologia normale della cute; 2) fisiologia della cute e degli annessi; 3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale; 4) microbiologia e parassitologia applicate; 5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina; 6) semeiotica dermatologica e venereologica. 2° Anno: 1) patologia delle malattie cutanee; 2) patologia delle infezioni veneree; 3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica; 4) immunopatologia cutanea; 5) dermatologia allergologica e professionale; 6) angiologia; 7) sessuologia. 3° Anno: 1) clinica delle malattie cutanee; 2) clinica delle infezioni veneree; 3) dermatologia pediatrica; 4) farmacologia e terapia; 5) fisioterapia dermatologica; 6) cosmetologia; 7) chirurgia plastica riparatrice; 8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione. Art. 473. Gli iscritti alla scuola, hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, i laboratori e gli ambulatori, nonché di svolgere frequenza continuativa a scopo di apprendimento. Art. 474. - Gli iscritti, alla fine di ogni corso, per il passaggio all'anno successivo, hanno l'obbligo di superare l'esame di profitto, in un gruppo unico delle materie relative all'anno di corso corrispondente. Alla fine del corso, gli allievi, dopo aver superato l'esame di profitto, in un unico gruppo, delle materie del terzo anno, per conseguire il diploma di specializzazione devono superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla clinica dermosifilopatica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;816#art-1