Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 30 mar 1980
L'art. 246, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia generale, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), è modificato nel senso che il comma terzo e quarto sono soppressi e sostituiti dal seguente: "Non sono ammesse abbreviazioni di corso". L'art. 248, relativo alla suddetta scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), è modificato nel senso che il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente: "L'ammissione alla scuola è per titoli ed esami". L'art. 249, relativo alla suddetta scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), è soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;810#art-4