Art. 4
4 / 7In vigore dal 30 mar 1980
L'art. 246, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia generale, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), è modificato nel senso che il comma terzo e quarto sono soppressi e sostituiti dal seguente:
"Non sono ammesse abbreviazioni di corso".
L'art. 248, relativo alla suddetta scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), è modificato nel senso che il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente:
"L'ammissione alla scuola è per titoli ed esami".
L'art. 249, relativo alla suddetta scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), è soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;810#art-4