Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 30 mar 1980
Dopo l'art. 123, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in microbiologia: Scuola di specializzazione in microbiologia Art. 124. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha sede presso l'istituto di microbiologia e conferisce il diploma di specialista in microbiologia od in microbiologia con indirizzo tecnico. La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare ed approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in mancanza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. È contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero degli allievi è di sei per ogni anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: PRIMO BIENNIO (comune ai due indirizzi) 1° Anno: 1) batteriologia generale I; 2) tecniche batteriologiche; 3) immunologia generale; 4) genetica dei microrganismi. 2° Anno: 5) batteriologia generale II; 6) antibiotici e chemioterapici; 7) virologia generale; 8) immunologia generale e tecniche immunologiche; 9) dosaggio biologico ed analisi statistica. SECONDO BIENNIO (indirizzo-medico) 3° Anno: 10) microrganismi patogeni e malattia; 11) batteriologia speciale I; 12) virologia speciale e tecniche virologiche; 13) micologia medica; 14) epidemiologia delle malattie infettive. 4° Anno: 15) batteriologia speciale II; 16) sierologia; 17) microbiologia degli alimenti; 18) microbiologia dell'ambiente; 19) protozoologia medica. SECONDO BIENNIO (indirizzo in tecniche microbiologiche) 3° Anno: 10) azione patogena dei microrganismi; 11) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I; 12) micologia generale e tecniche micologiche; 13) tecniche virologiche e virologia speciale; 14) protozoologia. 4° Anno: 15) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II; 16) microbiologia industriale; 17) esame microbiologico dell'ambiente; 18) controllo microbiologico degli alimenti; 19) tecniche sierologiche. Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità che gli insegnamenti impartiti nella scuola. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale, l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una tesi scritta. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista in microbiologia o, per i non laureati in medicina e chirurgia, un diploma di specialista in microbiologia con indirizzo tecnico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1980 Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 252
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;809#art-2