Art. 2
2 / 4In vigore dal 25 mar 1980
Gli articoli 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, relativi alla scuola di specializzazione in medicina ed igiene scolastica della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;794#art-2