Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 25 mar 1980
Gli articoli 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, relativi alla scuola di specializzazione in medicina ed igiene scolastica della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;794#art-2