Art. 1
1 / 3In vigore dal 25 mar 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
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Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 115, relativo alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, è soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia
Art. 115. - La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso l'istituto di clinica dermosifilopatica e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia e istologia normale della cute;
fisiologia della cute e degli annessi;
anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
microbiologia e parassitologia applicate;
tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
semeiotica dermatologica e venereologica.
2° Anno:
patologia delle malattie cutanee;
patologia delle infezioni veneree;
istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
immunopatologia cutanea;
dermatologia allergologica e professionale;
angiologia;
sessuologia.
3° Anno:
clinica delle malattie cutanee;
clinica delle infezioni veneree;
dermatologia pediatrica;
farmacologia e terapia;
fisioterapia dermatologica;
cosmetologia;
chirurgia plastica riparatrice;
igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.
Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi hanno perciò obblighi di esercitazioni pratiche nei reparti onde seguire i corsi di lezione e svolgere contemporaneamente esercitazioni pratiche nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori. Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni.
L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;793#art-1