Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 mar 1980
Dopo l'art. 228, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in pediatria: Seconda scuola di specializzazione in pediatria Art. 229. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la seconda clinica pediatrica dell'Università di Cagliari e conferisce il diploma di specialista in pediatria. Art. 230. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 231. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 232. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 233. - Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di sedici per l'intero corso di studi. Art. 234.- L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 235. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: genetica; auxologia; alimentazione; epidemiologia; malattie infettive; clinica pediatrica I. 2° Anno: radiologia; legislazione del minore; organizzazione sanitaria; psicologia pediatrica; oculistica ed ortottica; otorino e foniatria; odonto; neonatologia I; chirurgia pediatrica I; pediatria preventiva e sociale I; clinica pediatrica II. Insegnamenti del 3° anno: neurologia; psichiatria infantile; nefrologia e urologia; ginecologia pediatrica; neonatologia II; chirurgia pediatrica II; pediatria preventiva e sociale II; cardiologia I; endocrinologia I; ematologia I; immunologia I; gastroenterologia I; clinica pediatrica III. Insegnamenti del 4° anno: oncologia; pneumologia; ortopedia e traumatologia; dermatologia; cardiologia II; endocrinologia Il; ematologia II; immunologia II; gastroenterologia II; clinica pediatrica IV. Art. 236. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 237. - Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in, pediatria gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1980 Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 327
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;792#art-2