Art. 3
3 / 3In vigore dal 13 mar 1980
Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in biologia clinica, in patologia generale, in tossicologia medica.
Scuola di specializzazione in biologia clinica
Art. 265. - La scuola di specializzazione in biologia clinica ha sede presso gli istituti di patologia generale, microbiologia, chimica biologica dell'Università di Catania, e conferisce il diploma di specialista in biologia clinica.
La scuola di specializzazione in biologia clinica ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendano dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio chimico-cliniche e microbiologiche applicate alla clinica.
Art. 266. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 267. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 268. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 269. - Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 270. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 271. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) chimica biologica generale;
2) fondamenti di chimico-fisica biologica;
3) batteriologia generale;
4) biochimica analitica I;
5) tecnica dei prelevamenti;
6) fisiopatologia I;
7) fondamenti di statistica biologica.
2° Anno:
8) chimica biologica speciale di organi e tessuti;
9) fisiopatologia II;
10) ematologia ed ematochimica I;
11) batteriologia speciale;
12) immunologia e sierologia;
13) biochimica analitica II.
3° Anno:
14) nozioni di igiene e legislazione sanitaria;
15) ematologia ed ematochimica II;
16) chimica clinica;
17) immunochimica;
18) parassitologia;
19) virologia.
4° Anno:
20) analisi biologico-tossicologiche;
21) endocrinologia clinica e dosaggi ormonali;
22) micologia;
23) enzimologia clinica;
24) automazione e controlli di qualità;
25) metodiche microanalitiche;
26) microscopia clinica e citodiagnostica.
Art. 272. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 273. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in biologia clinica gli interessati devono superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e nell'espletamento di prove pratiche.
Scuola di specializzazione in patologia generale.
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Art. 274. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generali dell'Università di Catania.
Il corso degli studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni. La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazione. La frequenza alla scuola è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le singole prove di esame.
Art. 275. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali dopo aver superato l'esame finale, è rilasciato il diploma di specialista in patologia generale. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.
Art. 276. - Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, ai quali dopo aver superato l'esame finale, è rilasciato il diploma di specialista in patologia generale con l'indirizzo tecnico.
Art. 277. - L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami.
Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 278. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
I BIENNIO
(Propedeutico)
1° Anno:
1) istituzioni di patologia generale;
2) patologia delle infezioni;
3) epidemiologia e patologia ambientale;
4) immunologia;
5) parassitologia e diagnostica parassitologica.
2° Anno:
6) radiobiologia e patologia da radiazioni;
7) oncologia generale;
8) immunopatologia e analisi immunologiche;
9) analisi chimico-cliniche;
10) fisiopatologia generale I corso (metabolismo e sistema endocrino).
II BIENNIO
(Conseguimento per il diploma di specialista in patologia generale) 3° Anno:
11) diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica;
12) diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia;
13) fisiopatologia generale II corso (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici).
4° Anno:
14) diagnostica oncologica;
15) diagnostica istopatologica;
16) diagnostica ultrastrutturale;
17) fisiopatologia generale III corso (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio).
II BIENNIO
(Conseguimento per il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico)
3° Anno:
11) tecniche di batteriologia;
12) tecniche di virologia;
13) tecniche di citologia e citogenetica.
4° Anno:
14) statistica e biometria;
15) colture in vitro: aspetti biologici ed applicativi;
16) tecniche ematologiche;
17) tecniche istologiche ed ultrastrutturali.
Art. 279. - La direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, ad un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 280. - Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza e affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa.
Art. 281. - Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad avere superato gli esami delle singole materie, è obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale.
Scuola di specializzazione in tossicologia medica
Art. 282. - Alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania è annessa la scuola di specializzazione in tossicologia medica con sede presso la cattedra di farmacologia.
Art. 283. - La durata della scuola è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 284. - Il numero degli allievi da ammettere non può essere superiore a cinque per ogni anno.
L'ammissione alla scuola si effettua mediante concorso per titoli ed esami.
Art. 285. - Le materie di insegnamento sono così suddivise nei tre anni di corso:
1° Anno:
1) chimica tossicologica con esercizi;
2) tossicologia generale;
3) tossicologia sperimentale con esercizi (biennale) I.
2° Anno:
1) tossicologia sistematica;
2) cancerogenesi da agenti chimici;
3) tossicologia sperimentale con esercizi (biennale) II;
4) clinica e terapia delle malattie da agenti chimici (biennale) I;
5) teratogenesi da agenti chimici.
3° Anno:
1) diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici;
2) clinica e terapia delle malattie da agenti chimici (biennale) II;
3) tecniche di rianimazione in tossicologia;
4) legislazione in campo tossicologico.
Art. 286. - L'allievo è tenuto alla frequenza obbligatoria delle lezioni e delle esercitazioni relative, oltre a partecipare a ricerche concernenti problemi di tossicologia.
Art. 287. - Durante i tre anni di frequenza alla scuola, tutti gli ammalati di interesse tossicologico che vengono ricoverati nelle cliniche della facoltà sono seguiti o studiati dai laureati in medicina che sono iscritti al corso; casi interessanti di intossicazioni singole o collettive possono essere oggetto di ricerche speciali e di pubblicazioni da parte di uno o più iscritti al corso, a seconda del giudizio del direttore.
Art. 288. - Alla fine del 1, 2 e 3 anno, hanno luogo esami speciali sugli insegnamenti impartiti e per ottenere il diploma i candidati devono superare un esame finale riassuntivo e discutere una tesi sperimentale (e clinica) su argomenti di tossicologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1980
Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 395
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;781#art-3