Art. 2
2 / 3In vigore dal 13 mar 1980
Gli articoli 223 e 224, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione
Art. 223. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso la cattedra di anestesiologia e rianimazione e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è di quaranta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 224. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
anestesiologia (I);
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
esercitazioni pratiche.
2° Anno:
anestesiologia (II);
terapia antalgica;
rianimazione (I);
esercitazioni pratiche.
3° Anno:
rianimazione (II);
tecniche speciali di anestesia;
tecniche speciali di rianimazione;
indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
esercitazioni pratiche.
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;781#art-2