Art. 2
2 / 2In vigore dal 12 mar 1980
Gli articoli 199, 200 e 201, relativi alla scuola di specializzazione in ortognatodonzia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in ortognatodonzia
Art. 199. - La scuola di specializzazione in ortognatodonzia ha sede presso la cattedra di ortognatodonzia dell'Università di Cagliari e conferisce il diploma di specialista in ortognatodonzia.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 200. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) embriologia e anatomia dell'apparato stomatomatico;
2) fisiologia dell'apparato stomatognatico;
3) farmacologia clinica;
4) patologia odontostomatologica;
5) chirurgia odontostomatologica;
6) odontoiatria conservativa;
7) radiologia odontostomatologica;
8) stomatologia preventiva;
9) ortognatodonzia;
10) odontotecnica;
11) semeiotica ortognatodontica;
12) cefalometria clinica;
13) pedodonzia;
14) metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
15) pediatria auxologica applicata;
16) paradontologia;
17) chirurgia ortognatodontica;
18) genetica applicata;
19) statistica applicata alla ricerca scientifica;
20) medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia; esercitazioni cliniche, di laboratorio e di cefalometria.
La didattica del primo anno di corso è particolarmente dedicata alla preparazione stomatologica di base, essenziale alla formazione dello specialista in ortognatodonzia.
Suddivisione delle materie di insegnamento nei tre anni di corso
1° Anno:
1) embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
2) fisiologia dell'apparato stomatognatico (I anno biennale);
3) farmacologia clinica;
4) patologia odontostomatologica;
5) chirurgia odontostomatologica;
6) odontoiatria conservativa;
7) radiologia odontostomatologica;
8) stomatologia preventiva;
9) ortognatodonzia (I anno triennale);
10) odontotecnica;
esercitazioni cliniche;
esercitazioni di laboratorio.
2° Anno:
1) fisiologia dell'apparato stomatognatico (II anno biennale);
2) semeiotica ortognatodontica;
3) ortognatodonzia (II anno triennale);
4) cefalometria clinica (I anno biennale);
5) pedodonzia;
6) metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
7) pediatria auxologica applicata;
8) paradontologia;
esercitazioni cliniche;
esercitazioni di laboratorio.
3° Anno:
1) ortognatodonzia (III anno triennale);
2) cefalometria clinica (II anno biennale);
3) chirurgia ortognatodontica;
4) genetica applicata;
5) statistica applicata alla ricerca scientifica;
6) medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia;
esercitazioni cliniche;
esercitazioni di laboratorio;
esercitazioni di cefalometria clinica.
I corsi sono integrati da seminari su argomenti di interesse interdisciplinare.
Art. 201.- La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria per l'intero anno scolastico. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Le vacanze sono conformi al calendario universitario con un solo mese completo estivo (agosto).
Gli esami di profitto teorici e pratici sono sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione.
L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento degli esami. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi sono ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scelta su un argomento proposto dall'insegnante della materia su cui verte l'argomento e approvato dal direttore della scuola.
Ogni iscritto deve provvedere al corredo personale di strumenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1980
Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 393
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;779#art-2