Art. 2
2 / 2In vigore dal 29 feb 1980
Dopo l'art. 305, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in ortognatodonzia:
Scuola di specializzazione in ortognatodonzia
Art. 306. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in ortognatodonzia con sede presso l'istituto di clinica odontostomatologica dell'Università di Torino.
Art. 307. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso, almeno all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.
Art. 308. - La durata dei corsi è di tre anni.
Art. 309. - Il numero dei posti disponibili è complessivamente di diciotto pari a sei per ogni anno di corso.
Art. 310. - L'ammissione avviene previo concorso per titoli ed esami.
Art. 311. - Non sono ammesse, a nessun titolo, abbreviazioni di corso.
Art. 312. - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi e alle esercitazioni per l'intero anno accademico. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Le vacanze sono conformi al calendario accademico con un solo mese completo estivo (agosto).
Art. 313. - Gli esami di profitto sono sostenuti alla fine di ciascun anno in un'unica sessione. L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento degli esami. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi sono ammessi a sostenere l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi su di un argomento proposto in precedenza dall'insegnante della materia cui la tesi si riferisce e approvato dal direttore della scuola.
Art. 314. - Ogni iscritto deve provvedere al corredo personale degli strumenti.
Art. 315. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 316. - La misura delle tasse per gli iscritti è fissata per ogni anno di corso come segue:
tassa iscrizione...................... L. 18.000 soprattassa esami profitto................. L. 7.000 contributo riscaldamento.................. L. 10.000 contributo attiv. sport. e ass............... L. 1.000 contributo ass. infortuni................... L. 300
I contributi sono determinati di anno in anno dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 317. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
2) fisiologia dell'apparato stomatognatico;
3) farmacologia clinica;
4) patologia odontostomatologica;
5) chirurgia odontostomatologica;
6) odontoiatria conservativa;
7) radiologia odontostomatologica;
8) stomatologia preventiva;
9) ortognatodonzia;
10) odontotecnica;
11) semeiotica ortognatodontica;
12) cefalometria clinica;
13) pedodonzia;
14) metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
15) pediatria auxologica applicata;
16) paradontologia;
17) chirurgia ortognatodontica;
18) genetica applicata;
19) statistica applicata alla ricerca scientifica;
20) medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia.
Esercitazioni cliniche, di laboratorio e di cefalometria.
La didattica del 1° anno di corso è particolarmente dedicata alla preparazione stomatologica di base, essenziale alla formazione dello specialista in ortognatodonzia.
Art. 318 - Proposta di suddivisione delle materie di insegnamento nei tre anni di corso:
1° Anno:
1) embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
2) fisiologia dell'apparato stomatognatico (I anno biennale);
4) patologia odontostomatologica;
5) chirurgia odontostomatologica;
6) odontoiatria conservativa;
7) radiologia odontostomatologica;
8) stomatologia preventiva;
9) ortognatodonzia (I anno triennale);
10) odontotecnica;
11) esercitazioni cliniche;
12) esercitazioni di laboratorio.
2° Anno:
1) fisiologia dell'apparato stomatognatico (II anno biennale);
2) semeiotica ortognatodontica;
3) ortognatodonzia (II anno triennale);
4) cefalometria clinica (I anno biennale);
5) pedodonzia;
6) metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
7) pediatria auxologica applicata;
8) paradontologia;
9) esercitazioni cliniche;
10) esercitazioni di laboratorio.
3° Anno:
1) ortognatodonzia (III anno triennale);
2) cefalometria clinica (II anno biennale);
3) chirurgia ortognatodontica;
4) genetica applicata;
5) statistica applicata alla ricerca scientifica;
6) medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia;
7) esercitazioni cliniche;
8) esercitazioni di laboratorio;
9) esercitazioni di cefalometria clinica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1980
Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 331
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;759#art-2