Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 feb 1980
Dopo l'art. 305, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in ortognatodonzia: Scuola di specializzazione in ortognatodonzia Art. 306. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in ortognatodonzia con sede presso l'istituto di clinica odontostomatologica dell'Università di Torino. Art. 307. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso, almeno all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente. Art. 308. - La durata dei corsi è di tre anni. Art. 309. - Il numero dei posti disponibili è complessivamente di diciotto pari a sei per ogni anno di corso. Art. 310. - L'ammissione avviene previo concorso per titoli ed esami. Art. 311. - Non sono ammesse, a nessun titolo, abbreviazioni di corso. Art. 312. - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi e alle esercitazioni per l'intero anno accademico. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Le vacanze sono conformi al calendario accademico con un solo mese completo estivo (agosto). Art. 313. - Gli esami di profitto sono sostenuti alla fine di ciascun anno in un'unica sessione. L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento degli esami. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi sono ammessi a sostenere l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi su di un argomento proposto in precedenza dall'insegnante della materia cui la tesi si riferisce e approvato dal direttore della scuola. Art. 314. - Ogni iscritto deve provvedere al corredo personale degli strumenti. Art. 315. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 316. - La misura delle tasse per gli iscritti è fissata per ogni anno di corso come segue: tassa iscrizione...................... L. 18.000 soprattassa esami profitto................. L. 7.000 contributo riscaldamento.................. L. 10.000 contributo attiv. sport. e ass............... L. 1.000 contributo ass. infortuni................... L. 300 I contributi sono determinati di anno in anno dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di medicina e chirurgia. Art. 317. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico; 2) fisiologia dell'apparato stomatognatico; 3) farmacologia clinica; 4) patologia odontostomatologica; 5) chirurgia odontostomatologica; 6) odontoiatria conservativa; 7) radiologia odontostomatologica; 8) stomatologia preventiva; 9) ortognatodonzia; 10) odontotecnica; 11) semeiotica ortognatodontica; 12) cefalometria clinica; 13) pedodonzia; 14) metallurgia e merceologia in ortognatodonzia; 15) pediatria auxologica applicata; 16) paradontologia; 17) chirurgia ortognatodontica; 18) genetica applicata; 19) statistica applicata alla ricerca scientifica; 20) medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia. Esercitazioni cliniche, di laboratorio e di cefalometria. La didattica del 1° anno di corso è particolarmente dedicata alla preparazione stomatologica di base, essenziale alla formazione dello specialista in ortognatodonzia. Art. 318 - Proposta di suddivisione delle materie di insegnamento nei tre anni di corso: 1° Anno: 1) embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico; 2) fisiologia dell'apparato stomatognatico (I anno biennale); 4) patologia odontostomatologica; 5) chirurgia odontostomatologica; 6) odontoiatria conservativa; 7) radiologia odontostomatologica; 8) stomatologia preventiva; 9) ortognatodonzia (I anno triennale); 10) odontotecnica; 11) esercitazioni cliniche; 12) esercitazioni di laboratorio. 2° Anno: 1) fisiologia dell'apparato stomatognatico (II anno biennale); 2) semeiotica ortognatodontica; 3) ortognatodonzia (II anno triennale); 4) cefalometria clinica (I anno biennale); 5) pedodonzia; 6) metallurgia e merceologia in ortognatodonzia; 7) pediatria auxologica applicata; 8) paradontologia; 9) esercitazioni cliniche; 10) esercitazioni di laboratorio. 3° Anno: 1) ortognatodonzia (III anno triennale); 2) cefalometria clinica (II anno biennale); 3) chirurgia ortognatodontica; 4) genetica applicata; 5) statistica applicata alla ricerca scientifica; 6) medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia; 7) esercitazioni cliniche; 8) esercitazioni di laboratorio; 9) esercitazioni di cefalometria clinica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1980 Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 331
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;759#art-2