Art. 3
3 / 3In vigore dal 22 feb 1980
Dopo l'art. 196, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) e in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.
Scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio)
Art. 197. - La scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) ha sede presso il reparto di ematologia generale e conferisce il diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio).
Art. 198. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 199. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 200. - La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 201. - Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di dodici iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 202. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 203. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue e degli organi emopoietici (1° anno);
genetica ematologica;
fisiopatologia della coagulazione e della emostasi;
fisiopatologia ematologica (1° anno);
fisiopatologia del plasma;
biochimica ematologica;
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (primo anno).
2° Anno:
morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue e degli organi emopoietici (2° anno);
fisiopatologia ematologica (2° anno);
immunoematologia;
anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia;
patologia speciale ematologica (1° anno);
clinica e terapia ematologica (1° anno);
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (secondo anno). 3° Anno:
clinica e terapia ematologica (2° anno);
nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata alla ematologia;
radiodiagnostica e radioterapia in clinica ematologica;
patologia speciale ematologica (2° anno);
terapia ematologica sistematica;
terapia trasfusionale;
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (terzo anno).
Art. 204. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 205. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per e ammessi agli anni di corso successivi, devono rare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio) devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva
Art. 206. - La scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ha sede presso la 2ª cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.
Art. 207. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 208. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 209. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 210. - Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 211. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 212. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia descrittiva e topografica specialistica (1° corso);
2) fisiopatologia e semeiotica funzionale (1° corso);
3) anatomia ed istologia patologica (1° corso);
4) patologia chirurgica (1° corso).
2° Anno:
5) anatomia descrittiva, e topografica specialistica (2° corso);
6) fisiopatologia e semeiotica funzionale (2° corso);
7) anatomia ed istologia patologica (2° corso);
8) patologia chirurgica (2° corso);
9) semeiotica chirurgica (1° corso);
10) radiologia e medicina nucleare (1° corso);
11) endoscopia digestiva e diagnostica e terapeutica (1° corso).
3° Anno:
12) patologia chirurgica (3° corso);
13) semeiotica chirurgica (2° corso);
14) radiologia e medicina nucleare (2° corso);
15) endoscopia digestiva e diagnostica terapeutica (2° corso);
16) clinica e terapia chirurgica (1° corso);
17) tecniche operatorie (1° corso).
4. Anno:
18) semeiotica chirurgica (3° corso);
19) radiologia e medicina nucleare (3° corso);
20) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (3° corso);
21) clinica e terapia chirurgica (2° corso);
22) tecniche operatorie (2° corso);
23) anestesia e rianimazione;
24) riabilitazione in chirurgia digestiva.
5° Anno:
25) clinica chirurgica e terapia chirurgica (3° corso);
26) tecniche operatorie (3° corso);
27) chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente;
28) chirurgia pediatrica dell'apparato digerente;
29) terapia intensiva.
Art. 213. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche nei reparti, è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.
Art. 214. - Al termine del quinquennio per ottenere il diploma, i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva da discutere davanti all'apposita commissione e devono inoltre sostenere una prova clinica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1980
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 382
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;749#art-3