Art. 1
1 / 8In vigore dal 22 mag 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
.
L'art. 97, relativo al corso di laurea in chimica, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti i seguenti:
42) cristallografia;
43) chimica tossicologica;
44) spettroscopia elettronica ad alta energia;
45) fotochimica.
Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo inorganico-chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti:
39) cristallografia;
40) chimica tossicologica;
41) spettroscopia elettronica ad alta energia;
42) fotochimica.
Dai suddetti elenchi l'insegnamento complementare di spettro-chimica è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-30;896#art-1