Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 mag 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . L'art. 97, relativo al corso di laurea in chimica, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti i seguenti: 42) cristallografia; 43) chimica tossicologica; 44) spettroscopia elettronica ad alta energia; 45) fotochimica. Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo inorganico-chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti: 39) cristallografia; 40) chimica tossicologica; 41) spettroscopia elettronica ad alta energia; 42) fotochimica. Dai suddetti elenchi l'insegnamento complementare di spettro-chimica è soppresso.
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