Art. 5
5 / 7In vigore dal 26 mar 1980
Gli articoli 381, 382, 383, 384, 385 e 386, relativi alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina nucleare
Art. 381. - La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica ed è diretta dal professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine.
Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale; la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
Art. 382. - La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre.
Art. 383. - Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specialista in medicina nucleare sono così distribuiti nei tre anni di corso.
1° Anno:
fisica, con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria;
radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione; tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno:
teoria dei traccianti;
elementi di radiochimica;
applicazione di diagnostica I;
tecniche di misure di radioattività.
3° Anno:
applicazioni diagnostiche II;
applicazioni terapeutiche;
radioprotezione e legislazione applicate.
Art. 384. - I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.
Art. 385. - Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di dodici per ogni anno di corso e complessivamente trentasei iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 386. - La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei.
L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa. Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione oltre ad essere approvati in tutti gli esami, devono elaborare una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-30;797#art-5