Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 22 mar 1980
Dopo l'art. 137, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia vascolare, microbiologia, otorinolaringoiatria. Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare Art. 138. - La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari e conferisce il diploma di specialista in chirurgia vascolare. Art. 139. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 140. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente. Art. 141. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 142. - Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. Art. 143. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 144. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare; 2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna; 3) anatomia patologica dell'apparato vascolare; 4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari; 5) semeiologia radiologica delle malattie vascolari; 6) vasculopatie di interesse medico e specialistico. 2° Anno: 7) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso; 8) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso; 9) patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico; 10) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi. 3° Anno: 11) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari; 12) terapia chirurgica delle malattie vascolari; 13) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (I). 4° Anno: 14) informatica medica; 15) rianimazione e terapia intensiva; 16) patologia e clinica vascolare pediatrica (I); 17) epidemiologia delle malattie vascolari; 18) elementi di legislazione sanitaria comunitaria; 19) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (II). 5° Anno: 20) elementi di bioingegneria applicati al circolo; 21) principi e tecnica di circolazione extracorporea; 22) terapia intensiva; 23) patologia e clinica vascolare pediatrica (II); 24) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare; 25) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (III). Art. 145. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 146. - Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare, gli interessati devono superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica. Art. 147. - L'importo delle tasse, soprattasse e contributi viene così fissato: tassa immatricolazione................... L. 6.000 tassa iscrizione...................... L. 51.210 soprattassa esami profitto................. L. 3.500 contributi laboratorio................... L. 30.000 contributi opere assistenziali e sportive.......... L. 1.000 contributi stampati..................... L. 2.000 contributi riscaldamento.................. L. 5.000 contributi assicurazione................... L. 580 costo libretto....................... L. 1.000 Scuola di specializzazione in microbiologia Art. 148. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha sede presso l'istituto di microbiologia e conferisce il diploma di specialista in microbiologia o in microbiologia con indirizzo tecnico. La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica. Art. 149. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 150. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. È contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche. Art. 151. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 152. - Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. Art. 153. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 154. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: PRIMO BIENNIO (comune ai due indirizzi) 1° Anno: 1) batteriologia generale I; 2) tecniche batteriologiche; 3) immunologia generale; 4) genetica dei microrganismi. 2° Anno: 5) batteriologia generale II; 6) antibiotici e chemioterapici; 7) virologia generale; 8) immunologia generale e tecniche immunologiche; 9) dosaggio biologico ed analisi statistica. SECONDO BIENNIO (indirizzo medico) 3° Anno: 10) microrganismi patogeni e malattia; 11) batteriologia speciale I; 12) virologia speciale e tecniche virologiche; 13) micologia medica; 14) epidemiologia delle malattie infettive. 4° Anno: 15) batteriologia speciale II; 16) sierologia; 17) microbiologia degli alimenti; 18) microbiologia dell'ambiente; 19) protozoologia medica. (indirizzo in tecniche microbiologiche) 3° Anno: 10) azione patogena dei microrganismi; 11) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I; 12) micologia generale e tecniche micologiche; 13) tecniche virologiche e virologia speciale; 14) protozoologia. 4° Anno: 15) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II; 16) microbiologia industriale; 17) esame microbiologico degli alimenti; 18) controllo microbiologico degli alimenti; 19) tecniche sierologiche. Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola. Art. 155. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 156. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una tesi scritta. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista in microbiologia o, per i non laureati in medicina e chirurgia, un diploma di specialista in microbiologia con indirizzo tecnico. Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria Art. 157. - La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica e conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studio è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici per l'intero corso. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 158. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia; fisiologia; audiologia (1° anno); semeiotica otorinolaringoiatrica; tecnica di laboratorio; patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno); anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica. 2° Anno: tecniche operatorie in otorinolaringoiatria; anestesiologia in otorinolaringoiatria; patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno); radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria; audiologia (2° anno); otoneurologia; foniatria. 3° Anno: patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (3° anno); terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria; neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; oculistica con l'otorinolaringoiatria; chirurgia plastica; tracheo-broncoscopia; medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria. Art. 159. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specializzazione in otorinolaringoiatria, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta, di un argomento attinente alla specializzazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-30;790#art-2