Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 13 feb 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1388 del 1 novembre 1959 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1392 del 18 agosto 1962, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Camerino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico All'art. 46 dello statuto dell'Università degli studi di Camerino, concernente il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, viene inserito il seguente comma tra i commi primo e secondo dopo l'elenco degli insegnamenti complementari: "Nel caso che un posto di professore di ruolo non sia ricoperto da un professore di chimica organica, l'insegnamento di chimica organica II è indipendente da quello del corso di laurea in chimica nella facoltà di scienze". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980 Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 108
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-30;730#art-1