Art. 2
2 / 2In vigore dal 13 apr 1980
L'art. 422, relativo agli ordinamenti delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'ordinamento della scuola di specializzazione in nefrologia medica, che muta la denominazione in nefrologia, è soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in nefrologia
La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso la clinica medica prima e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è di undici per anno di corso e complessivamente di quarantaquattro iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale (I anno).
2° Anno:
struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
patologia del ricambio idroelettrolitico;
insufficienza renale;
rene e ipertensione arteriosa;
semeiotica renale (II anno);
nefropatie tubulari.
3° Anno:
nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapia dietetica e dialitica (I anno);
farmacologia d'interesse nefrologico.
4° Anno:
nefropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica (II anno);
fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti nefrologici nell'età pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare la prova di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialità in nefrologia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1980
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 143
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-24;842#art-2