Art. 1
1 / 1In vigore dal 21 mar 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 1042, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 5 maggio 1979;
Considerato che il primo comma dell'art. 257 del citato decreto del Presidente della Repubblica presenta un errore materiale;
Considerata pertanto la necessità di procedere alla rettifica di detto errore;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
L'ultimo insegnamento di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 257 dello statuto dell'Università di Napoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1048 del 19 giugno 1978, è così rettificato:
biologia e tecnica della produzione sementiera.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1980
Registro n. 15 Istruzione, foglio n. 106
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-24;788#art-1