Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 19 dic 1979
Gli articoli 389, 390, 391, 392 e 393, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva Art. 389. - La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto scientifico di medicina interna e conferisce il diploma di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Art. 390. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 391. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo di allievi iscrivibili è di ventitre complessivamente per i quattro anni di corso. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 392. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia clinica; farmacologia clinica; chimica clinica, coprologia, parassitologia; genetica; biostatistica ed epidemiologia. 2° Anno: clinica medica generale I; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas I; anatomia ed istologia patologica I; fisiopatologia e semeiotica digestiva I; radiologia e medicina nucleare I; scienza dell'alimentazione e dietetica. 3° Anno: clinica medica generale II; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas II; anatomia ed istologia patologica II; fisiopatologia e semeiotica digestiva II; radiologia e medicina nucleare II; endoscopia digestiva I. 4° Anno: clinica medica generale III; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas III; endoscopia digestiva II; terapia intensiva; gastroenterologia pediatrica; elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas. Art. 393. - È obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola. Ogni scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali, in numero non superiore a sei per la totalità del corso. Per le materie biennali e triennali è dato l'esame alla fine del biennio o triennio. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Per quanto attiene alle modalità per il superamento degli esami annuali e di diploma, vedasi le norme generali per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia contemplate dal presente statuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-24;606#art-9