Art. 9
9 / 10In vigore dal 19 dic 1979
Gli articoli 389, 390, 391, 392 e 393, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia
digestiva
Art. 389. - La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto scientifico di medicina interna e conferisce il diploma di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
Art. 390. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 391. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo di allievi iscrivibili è di ventitre complessivamente per i quattro anni di corso.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 392. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia clinica;
farmacologia clinica;
chimica clinica, coprologia, parassitologia;
genetica;
biostatistica ed epidemiologia.
2° Anno:
clinica medica generale I;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas I;
anatomia ed istologia patologica I;
fisiopatologia e semeiotica digestiva I;
radiologia e medicina nucleare I;
scienza dell'alimentazione e dietetica.
3° Anno:
clinica medica generale II;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas II;
anatomia ed istologia patologica II;
fisiopatologia e semeiotica digestiva II;
radiologia e medicina nucleare II;
endoscopia digestiva I.
4° Anno:
clinica medica generale III;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas III;
endoscopia digestiva II;
terapia intensiva;
gastroenterologia pediatrica;
elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.
Art. 393. - È obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola.
Ogni scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali, in numero non superiore a sei per la totalità del corso.
Per le materie biennali e triennali è dato l'esame alla fine del biennio o triennio.
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Per quanto attiene alle modalità per il superamento degli esami annuali e di diploma, vedasi le norme generali per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia contemplate dal presente statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-24;606#art-9