Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 19 dic 1979
L'art. 383, quarto comma, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale (seconda scuola), è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in cinquantadue per tutti i cinque anni di corso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-24;606#art-8