Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 19 dic 1979
L'art. 348, relativo alla scuola di specializzazione in puericultura, è soppresso e sostituito dal seguente: Durante l'anno sono svolte esercitazioni pratiche e conferenze su argomenti di puericultura. Gli iscritti hanno l'obbligo di esercitazioni pratiche nei reparti con le modalità e l'orario che sono stabiliti dal direttore della scuola, sentito il parere della facoltà. Alla fine di ognuno dei due anni gli iscritti devono sostenere l'esame sulle materie di insegnamento. Al termine del secondo anno l'allievo sostiene un esame teorico generale, mentre al termine del terzo anno egli sostiene un esame pratico, unitamente all'esame di diploma, che è valido a tutti gli effetti di legge.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-24;606#art-6