Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 19 dic 1979
L'art. 245, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale (prima scuola), è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in 68 (sessantotto) per tutti i cinque anni di corso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-24;606#art-3