Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 19 dic 1979
Gli articoli 201, 202, 203, 204, 205, 206 e 207, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in radiologia Art. 201. - La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia. Art. 202. - La scuola conferisce i seguenti diplomi: a) diploma di specializzazione in radiodiagnostica; b) diploma di specializzazione in radioterapia oncologica. Gli anni di studio necessari per il conseguimento di detti titoli sono quattro. Art. 203. - Gli insegnamenti dei primi due anni, comuni per i due diplomi conferiti dalla scuola, sono i seguenti: 1° Anno: fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria); radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione; tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione; nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno: anatomia patologica; apparecchiature e tecniche radiologiche; semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio); radiopatologia; dosimetria applicata. Art. 204. - Gli insegnamenti per il diploma di specializzazione in radiodiagnostica sono i seguenti: 3° Anno: tecniche speciali e relativa semeiotica I; radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I. 4° Anno: tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) II; radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II. Art. 205. - Gli insegnamenti per il diploma di specializzazione in radioterapia oncologica sono i seguenti: 3° Anno: oncologia generale; oncologia clinica I; tecniche radioterapiche. 4° Anno: oncologia clinica II; fondamenti di terapia chirurgica dei tumori; radioterapia clinica; trattamento del canceroso in fase avanzata. Art. 206. - I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento. Art. 207. - Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di sessantaquattro da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 202. La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei dal consiglio della scuola. L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola. Gli allievi, per conseguire il diploma di specializzazione, oltre essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-24;606#art-2