Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 19 dic 1979
L'art. 416 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 997, relativo alla scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana, è modificato nel senso che il secondo comma è soppresso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1979 Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 324
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