Art. 2
2 / 4In vigore dal 1 dic 1979
Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni:
I - Parte I - CONDIZIONI:
A) Titolo I, , par. 3: l'importo di L. 200, figurante nel secondo alinea, è elevato a L. 1000.
B) Titolo III:
1) Capo I:
a) Art. 18: il testo del paragrafo 5 è modificato come segue: "Il collo espresso deve essere ritirato entro 24 ore decorrenti dopo tre ore dall'arrivo effettivo del treno col quale il collo espresso è stato trasportato; trascorso tale periodo incominciano a decorrere e sono gravate sul trasporto le tasse di sosta di cui all'Allegato n. 1".
b) Art. 18-bis: l'indicazione "par. 4" posta dopo quella relativa all'art. 40 e l'indicazione "par. 2" posta dopo quella relativa all'art. 42, figuranti, rispettivamente, nel paragrafo 4 e nel paragrafo 6, sono annullate.
2) Capo II:
a) Art. 22, par. 4: il testo del paragrafo è modificato come segue:
"Il trasporto dei copertoni, degli attrezzi di carico e dei mezzi necessari per la conservazione delle cose, di proprietà privata, viene eseguito in base alle condizioni stabilite nell'allegato n. 2-quater".
b) Art. 24, par. 1: nel testo dell'ultimo alinea, la dizione "a norma del quarto comma dell'art. 35, par. 2" è modificata come segue: "a norma del terzo e quarto comma dell'art. 35, par. 2".
3) Capo III:
a) Art. 25, par. 2: il testo della lettera a) del punto B è modificato come segue:
"a) del bollettino di trasporto (originale), che rimane presso l'Amministrazione";
b) Art. 33, par. 1: nel testo del secondo alinea, la dizione "per le merci ascritte alle categorie 12ª, 13ª e 14ª" dell'allegato 7" è modificata come segue: "per le merci ascritte alle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato n. 7".
c) Art. 42, par. 2:
il testo del terzo alinea è modificato come segue:
"È fatta eccezione per le cose oggetto di spedizioni di messaggerie, le quali devono essere ritirate entro 24 ore decorrenti dopo tre ore dall'arrivo della spedizione".
nel testo dell'ultimo alinea, la dizione "in base al quarto comma dell'art. 35, par. 2," è modificata come segue:
"in base al terzo e al quarto comma dell'art. 35, par. 2,".
II. - Parte II - TARIFFE.
A) Capo I:
1) Art. 61, par. 1:
a) il testo del secondo alinea del comma b) è sostituito dal seguente:
"La distanza minima tassabile, anche per i trasporti fruenti di agevolazioni particolari, è di km 30. Essa è ridotta a km 15 per le rispedizioni e per i trasporti in servizio cumulativo italiano quando trattasi - in entrambi i casi - di merci tassabili con le classi di prezzi di cui al capo VII, titolo B, punto 1".
b) il testo del comma d) è sostituito dal seguente:
"I trasporti fruenti di tariffe, classi di prezzi o riduzioni vincolate ad una distanza minima si tassano in base a tale distanza, anche se quella effettiva sia inferiore, quando questo modo di tassazione risulti più favorevole per l'utente rispetto alla
tassazione con altra tariffa, classe di prezzi o riduzione non
vincolata ad una distanza minima o vincolata ad una distanza
minore".
2) Art. 61, par. 2: il testo del paragrafo è sostituito dal
seguente:
"Per le spedizioni in piccole partite (art. 64, par. 1) la tassa minima è di L. 5.700, salve le eccezioni stabilite nelle singole tariffe.
Per le spedizioni a carro (art. 64, par. 2) la tassa minima per ogni carro è la seguente:
a) nel servizio interno (comprese le rispedizioni di cui all'art.
70) e cumulativo italiano: L. 72.000;
b) nel servizio internazionale: L. 57.600.
Le suddette misure si riferiscono ai trasporti effettuati con carri a 2 assi; per quelli effettuati con carri a più di 2 assi od a carrelli, le stesse devono essere moltiplicate per il coefficiente previsto dall'art. 64, par. 4.
Quando una spedizione sia costituita da più merci soggette a tasse minime diverse, la tassa minima cui deve intendersi soggetta l'intera spedizione è quella più elevata.".
3) Art. 63: il titolo e il testo dell'articolo sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 63 - Prezzi applicabili. - Le spedizioni a bagaglio, in piccole partite ed a carro si tassano con i prezzi risultanti dalle tariffe loro proprie, secondo quanto disposto dai capi II e seguenti della presente parte II.
Per la tassazione delle spedizioni a carro (art. 64, par. 2) le tariffe prevedono prezzi singoli o classi di prezzi; ciascuna classe di prezzi può essere articolata in più serie corrispondenti a determinati vincoli di peso (art. 64, par. 4).".
4) Art. 64:
a) il testo del comma B) del par. 3 è sostituito dal seguente:
"Per le spedizioni a carro il peso minimo tassabile è indicato,
per ciascuna voce merceologica, nella "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro" (parte III), ovvero nelle singole tariffe, in mancanza esso è di kg 6.000.
Per le spedizioni effettuate con carri dei tipi di cui al seguente prospetto i pesi minimi tassabili sono quelli ivi indicati, salve le eccezioni previste nelle singole tariffe:
=====================================================================
| Peso minimo
Tipi di carri | tassabile per carro
|
| Tonn.
---------------------------------------------------------------------
|
a) carri serbatoio.............. | (cfr. allegato n. 3)
|
b) carri coperti a 2 assi di capacita pari o
superiore a 70 mc............. | 15
c) carri a 3 o 4 assi od a carrelli...... | 15
|
d) carri a piu di 4 assi............| 30
|
e) carri a piano di carico ribassato..... | 5 per asse
-------------
Con esclusione dei carri privati, dei carri isotermici e riregeranti, nonché di quelli a tetto apribile caricati con merci per le quali è prevista la fornitura di un carro scoperto.
b) il testo del par. 4, è sostituito dal seguente:
"Fermi restando i pesi minimi di cui al precedente par. 3, comma B), i vincoli di peso per l'applicazione dei prezzi delle diverse classi di tariffa o delle diverse serie delle singole classi di tariffa (art. 63) sono i seguenti:
a) per i trasporti effettuati con carri a 2 assi, quelli di 6, 10, 15, 20 o 25 tonnellate;
b) per i trasporti effettuati con carri a più di 2 assi od a carrelli, quelli che si deducono dai vincoli di peso di cui al precedente comma a) mediante l'applicazione del coefficiente 1,5.
Le singole tariffe o la "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro i possono prevedere vincoli di peso diversi da quelli sopra indicati.
Le spedizioni aventi un peso effettivo intermedio fra due vincoli di peso si tassano sul peso reale arrotondato (art. 61, par. 3-a) con i prezzi delle classi o delle serie delle singole classi stabiliti per il vincolo di peso più basso ovvero sul vincolo di peso maggiore con i prezzi corrispondenti a tale vincolo, a seconda che l'uno o
l'altro modo di tassazione risulti più vantaggioso per l'utente."
5) Art. 65, par. 3:
a) il testo del primo e del secondo alinea è sostituito dal seguente:
"Nel caso in cui le caratteristiche tecniche delle spedizioni di cui ai precedenti par. 1 e 2 richiedano l'effettuazione, per necessità di esercizio, di un apposito treno straordinario, le tasse di porto vengono calcolate in base alle tariffe competenti, maggiorate delle aliquote previste dai par. 1 e/o 2, per il percorso dalla stazione di partenza a quella di destinazione. Inoltre, per la tratta effettuata con treno straordinario, si applica una tassa di percorso di L. 3.200 per carro e per chilometro, con il massimo di L.
16.000 per treno e per chilometro.
b) l'importo della tassa di L. 205 per carro e per chilometro, figurante nel terzo alinea, è elevato a L. 250.
6) Il testo dell'art. 66 - Spedizioni a carro costituite da merci diverse - è sostituito dal seguente:
"par. 1. - Definizione. - Si considerano merci diverse, ai fini del computo delle tasse di porto, quelle ascritte a voci diverse della "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro.
par. 2. - Limiti di applicazione. - Ricadono sotto le disposizioni di cui al presente articolo le spedizioni costituite da merci diverse tassabili con i prezzi previsti al capo VII, titolo B), eccettuate quelle per le quali le singole tariffe prescrivono particolari norma di tassazione.
par. 3. - Tassazione delle spedizioni di merci diversi delle quali sia stato dichiarato distintamente il peso di ogni singola merce. - Le spedizioni a carro costituite da merci diverse, di ognuna delle quali sia stato dichiarato il peso, si tassano come segue:
a) se costituite da merci ascritte a due o tre voci di nomenclatura, sul peso effettivo di ciascuna merce (o insieme di merci ascritte ad una stessa voce), arrotondato ai 100 kg superiori, in base ai prezzi della classe o tariffa ad essa competente e corrispondente al vincolo di peso cui è soggetta la spedizione in relazione al suo peso complessivo. Nel caso in cui le merci diverse siano soggette a pesi minimi tassabili differenti tra loro, il peso da prendere in considerazione agli effetti della tassazione non deve essere inferiore al più elevato fra detti pesi minimi.
L'eventuale differenza per raggiungere il peso minimo tassabile (art. 64, par. 3, comma B) o il vincolo di peso che comporta la tassazione più vantaggiosa per l'utente (art. 64, par. 4) si attribuisce alla merce (o all'insieme di merci ascritte ad una stessa voce) di peso maggiore o, in caso di pesi uguali, a quella cui competono prezzi più elevati;
b) se costituite da merci ascritte a più di tre voci di nomenclatura (pos. stat. 7536-6):
ove trattisi esclusivamente di merci tassabili con le classi di cui al capo VII, titolo B, punto 2, in base agli stessi criteri di tassazione di cui al precedente punto a);
negli altri casi, in base agli stessi criteri di tassazione previsti per le merci diverse delle quali non sia stato dichiarato il peso di ogni singola merce, di cui al successivo par. 4.
par. 4. - Tassazione delle spedizioni di merci diverse delle quali non sia stato dichiarato distintamente il peso di ogni singola merce.
- Le spedizioni a carro costituite da merci diverse delle quali non sia stato dichiarato distintamente il peso di ogni singola merce (pos. stat. 7535-8 e pos. stat. 7536-6) si tassano come segue:
a) se costituite esclusivamente da merci tassabili con le classi di cui al capo VII, titolo B, punto 1, sul peso totale delle merci stesse, in base ai prezzi della classe A. Nel caso in cui le spedizioni suddette comprendano merci alle quali, in base alla "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro", competano tariffe speciali o eccezionali, alle spedizioni stesse non si applicano le disposizioni previste dalle predette tariffe;
b) se costituite esclusivamente da merci tassabili con le classi di cui al capo VII, titolo B, punto 2, sul peso totale delle merci stesse in base alla classe competente alla merce maggiormente tassata fra quelle che compongono la spedizione. Ove il peso totale delle merci sia inferiore al peso minimo tassabile per esse previsto dall'art. 64, par. 3, comma B), il peso da prendere a base per la tassazione dovrà essere quest'ultimo o, in caso di più pesi minimi tassabili, il più elevato fra essi;
c) se costituite da merci tassabili in parte con le classi previste al punto 1 e in parte con le classi previste al punto 2 del suddetto capo VII, titolo B, in base a quello dei criteri di cui ai precedenti punti a) o b) la cui applicazione comporti la tassazione più elevata.
par. 5. - Norme particolari. - Per le spedizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione può stabilire particolari tassazioni medie, che rendano più agevole il calcolo delle tasse di porto".
7) Art. 67, par. 1:
il testo del comma a) è soppresso;
la tabella delle soprattasse, di cui all'attuale comma b), è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 10 al presente decreto;
la tabella delle soprattasse, di cui all'attuale comma c), è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 11 al presente decreto;
gli attuali commi b) e c) sono modificati, rispettivamente, in a) e b).
B) Capo II - Art. 71:
1) par. 2: gli importi di L. 280 e di L. 180 relativi all'utilizzazione dei bagagliai sono elevati, rispettivamente, a L. 340 e a L. 220.
2) par. 3: la dizione "Ciclomotori usati di cilindrata fino a 49 cmc..." è sostituita dalla seguente "(Ciclomotori a due ruote, usati...".
3) par. 4: il testo è sostituito da quello riportato nell'allegato n. 12 al presente decreto.
C) Capo III - Art. 72:
1) par. 1: il deposito di L. 222.000 per la richiesta di treno speciale è elevato a L. 300.000;
2) par. 2:
gli importi della tariffa del treno speciale di L. 4.200 e del relativo prezzo minimo di L. 222.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 5.000 e a L. 300.000; la tassa di L. 205 per carro e per chilometro è elevata a L. 250;
il testo del quarto alinea è soppresso.
D) Capo IV - Tariffe ordinarie:
1) Tariffa n. 1 - Titolo III - Prezzi: le tabelle dei prezzi delle serie A e B sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 13 al presente decreto.
2) Tariffa n. 2:
Il titolo della tariffa è modificato come segue:
"Merci in genere spedite a carro";
Titolo I - Limiti di applicazione: il testo del punto 2 è soppresso;
Titolo III - Prezzi: l'attuale testo è sostituito dal seguente: "I prezzi applicabili sono quelli risultanti al capo VII, titolo B.
La classe di prezzi è indicata, voce per voce, nella "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro".
E) Capo V - Tariffe speciali:
1) Tariffa speciale n. 103:
Titolo I - Limiti di applicazione: il testo è sostituito dal seguente:
"La "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro" indica quali sono le merci ammesse e, per ciascuna di esse, la categoria di appartenenza".
Titolo II - Resa: il testo dell'ultimo alinea è modificato come segue:
"Alle condizioni di cui agli articoli 40, par. 5, e 69, il mittente può richiedere il trasporto, per tutto o parte del percorso, con treni viaggiatori o con treni merci celeri.
La soprattassa è ridotta al 40% in caso di inoltro con treni viaggiatori diretti e al 20% in casi di inoltro con treni viaggiatori locali o con treni merci celeri. Per il trasporto da effettuarsi con treni viaggiatori o con treni merci celeri per l'allacciamento con il treno derrate, la soprattassa anzidetta si applica soltanto a tale percorso di congiunzione considerato isolatamente".
Titolo III - Prezzi:
a) il testo del punto 1 è sostituito da quello riportato nell'allegato n. 14 al presente decreto;
b) il punto 2 è soppresso.
2) Tariffa Speciale n. 104:
Titolo III - Prezzi:
a) le tabelle della serie A, B e C sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 15 al presente decreto;
b) al testo dell'ultimo alinea è aggiunto il seguente periodo:
"Nei casi di trasporti di ovini, per i quali vengano richiesti ed impiegati due o più carri, è consentito che il bestiame di accompagnamento venga caricato tutto in uno stesso carro, ferma restando la tassazione in base al minimo di 70 capi previsto dalla serie C (ovini)".
Titolo IV - il testo del primo alinea della condizione particolare 4ª è sostituito dal seguente:
"Nel caso di spedizioni miste costituite da bestiame di cui alla presente tariffa e da altre merci concaricate (escluse quelle trasportate gratuitamente, di cui alla precedente condizione particolare 3ª) la tassazione si effettua separatamente, per il bestiame e per le altre merci, come se si trattasse di due distinte spedizioni a carro. Peraltro, alle altre merci concaricate potranno essere applicati, se più convenienti rispetto alla tassazione competente, i prezzi previsti dalla classe A - Serie 1 sul loro peso effettivo arrotondato con il minimo di 3.000 kg, semprechè si tratti di merci tassabili, con le classi di prezzi di cui al capo VII, titolo B. Nel caso in cui siano utilizzati carri dei tipi indicati alle lettere b) e c) dell'elenco figurante al pulito B) del par. 3 dell'articolo 64, per la tassazione delle altre merci non si tiene conto dei pesi minimi tassabili ivi indicati.
3) Tariffa speciale n. 105: il titolo e il testo della tariffa vengono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 16 al presente decreto.
4) Tariffa speciale n. 106: il testo del titolo III - Prezzi è sostituito dal seguente:
"Il prezzo di trasporto si calcola in base al peso delle cose spedite e in base al valore dichiarato dallo speditore.
La tassazione sul peso ha luogo, secondo i casi, in base ai prezzi:
della tariffa ordinaria n. 1 - Serie A (colli espressi);
della tariffa ordinaria n. 2 - Classe A, limitatamente alle serie 1 e 2.
La tassazione sul valore si effettua per ogni 100 km indivisibili e per ogni 1.000 lire indivisibili in base al prezzo di:
L. 11,50, per le spedizioni a collo espresso;
L. 3,00, per le spedizioni a carro,
col minimo di L. 1.500 per spedizione".
5) Tariffa speciale n. 107:
Titolo I - Limiti di applicazione: l'indicazione di "L. 1.000" risultante alla fine del testo dei punti b), c), d) ed e) è modificata in L. 2.000";
Titolo III - Prezzi e modalità di pagamento: il testo del punto 1 è sostituito da quello riportato nell'allegato n. 17 al presente decreto.
6) Tariffa speciale n. 108 - Serie B:
. Titolo III - Prezzi: il testo del titolo è sostituito da quello riportato nell'allegato n. 18 al presente decreto;
Titolo IV - Condizioni particolari:
a) Condizione particolare 2ª: la tassa di sorveglianza indicata in L. 1.440 è elevata a L. 1.750;
b) Condizione particolare 3ª: il testo del primo e del secondo alinea è sostituito dal seguente:
"Nel caso di spedizioni miste costituite da esplosivi o materie radioattive di cui alla presente Serie e da altre merci concaricate, fatti salvi i divieti di carico espressamente previsti dalle "Condizioni di trasporto" delle singole categorie delle predette merci riportate nell'allegato n. 7, la tassazione si effettua separatamente per gli esplosivi o le materie radioattive e per le altre merci, come se si trattasse di due distinte spedizioni a carro.
Peraltro, alle altre merci concaricate potranno essere applicati, se più convenienti rispetto alla tassazione competente, i prezzi previsti dalla classe A - Serie I sul loro peso effettivo arrotondato con il minimo di 3.000 kg, sempre che si tratti di merci tassabili con le classi di prezzi di cui al capo VII, titolo B. Nel caso in cui siano utilizzati carri dei tipi indicati alle lettere dalla b) alla e) dell'elenco figurante al punto B) del par. 3 dell'art. 64, per la tassazione delle altre merci non si tiene conto dei pesi minimi tassabili ivi indicati".
c) Condizione particolare 4ª: la tassa di L. 205 per carro e per chilometro è elevata a L. 250.
7) Tariffa speciale n. 109:
Titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 19 al presente decreto.
Titolo IV, condizione particolare 2ª: la tassa di L. 5.200 per il nolo di addobbi funebri è elevata a L. 6.300.
8) Tariffa speciale n. 110:
Titolo III - Prezzi:
a) la tabella di cui al punto 4 è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 20 al presente decreto.
b) il testo del punto 7 è sostituito dal seguente:
"In deroga a quanto stabilito dall'art. 61, par. 1, per le spedizioni di grandi containers la distanza minima tassabile è di km 200.
Le spedizioni di grandi containers, nel trasporto sia a carico che a vuoto, sono esenti dall'applicazione della soprattassa di cui all'art. 65, par. 1.
Le spedizioni di grandi containers nel trasporto a vuoto sono esenti dalla tassa minima di cui all'art. 61, par. 2".
c) il testo del comma b) del punto 12 è sostituito dal seguente:
"i prezzi competenti della categoria 40 maggiorati del 50% se la somma delle categorie dei "grandi containers" concaricati è superiore a 40 ma non eccede 60 e se, per i carichi, il loro peso lordo complessivo non supera 54 tonn., oppure se trattasi di 2 "grandi containers" carichi della categoria 20 il cui peso lordo complessivo superi 36 tonn.".
Titolo IV - Condizioni particolari. - Il testo del primo e del secondo alinea della condizione particolare 5ª è sostituito dal seguente:
"Nel caso di spedizioni miste costituite da "grandi containers" di cui alla presente tariffa e da altre merci concaricate, la tassazione si effettua separatamente, per i "grandi containers" e per le altre merci, come se si trattasse di due distinte spedizioni a carro.
Peraltro alle altre merci concaricate potranno essere applicati se più convenienti rispetto alla tassazione competente i prezzi previsti dalla classe A - Serie I sul loro peso effettivo arrotondato con il minimo di 3.000 kg semprechè si tratti di merci tassabili con le classi di prezzi di cui al capo VII, titolo B. Nel caso siano utilizzati carri dei tipi indicati alle lettere dalla c) alla e) dell'elenco figurante al punto B) del par. 3 dell'art. 64, per la tassazione delle altre merci non si tiene conto dei pesi minimi tassabili ivi indicati".
9) Tariffa speciale n. 111:
il titolo della tariffa è modificato come segue:
"Spedizioni di "Rimorchi e semirimorchi stradali" carichi o vuoti fra determinati centri attrezzati".
Titolo III - Prezzi:
a) la tabella di cui al punto 3 è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 21 al presente decreto;
b) il testo del punto 6 è sostituito dal seguente:
"In deroga a quanto stabilito dall'art. 61, par. 1, per le spedizioni di rimorchi e semirimorchi stradali la distanza minima tassabile è di km 200.
Le spedizioni di rimorchi e semirimorchi stradali, nel trasporto sia a carico che a vuoto, sono esenti dall'applicazione della soprattassa di cui all'art. 65, par. 1.
Le spedizioni di rimorchi e semirimorchi stradali nel trasporto a vuoto sono esenti dalla tassa minima di cui all'art. 61, par. 2".
Titolo IV - Condizioni particolari: il testo del primo e del secondo alinea della condizione particolare 5ª è sostituito dal seguente:
"Nel caso di spedizioni miste costituite da rimorchi e semirimorchi stradali carichi o vuoti di cui alla presente tariffa e da altre merci concaricate, la tassazione si effettua separatamente, per i rimorchi e semirimorchi stradali e per le altre merci, come se si trattasse di due distinte spedizioni a carro. Peraltro, alle altre merci concaricate potranno essere applicati, se più convenienti rispetto alla tassazione competente, i prezzi previsti dalla classe A - Serie I sul loro peso effettivo arrotondato con il minimo di 3.000 kg, semprechè si tratti di merci tassabili con le classi di prezzi di cui al capo VII, titolo B. Nel caso in cui siano utilizzati carri dei tipi indicati alle lettere dalla c) alla e) dell'elenco figurante al punto B) del par. 3 dell'art. 64, per la tassazione delle altre merci non si tiene conto dei pesi minimi tassabili ivi indicati".
F) Capo VI:
1) Tariffa eccezionale n. 201:
il testo del titolo I - Limiti di applicazione e prezzi, è sostituito da quello riportato nell'allegato n. 22 al presente decreto;
l'attuale numerazione del titolo II - Condizioni particolari, è modificata in III;
Titolo III - Condizioni particolari - Condizione particolare 1ª:
a) l'indicazione "Serie A, B, C e D" è sostituita dalla seguente: a Categorie a, (eccettuati gli estratti, i preparati e le conserve, di carni), b e c;
b) l'indicazione "Serie E" è sostituita dalla seguente: "Categoria d".
2) Tariffa eccezionale n. 203: le tabelle di cui alle serie A, B e C sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 23 al presente decreto.
3) Tariffa eccezionale n. 204: la tabella di cui al titolo II - Prezzi, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 24 al presente decreto.
4) Tariffa eccezionale n. 209: la tabella è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 25 al presente decreto.
5) Tariffa eccezionale n. 216: la tabella è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 26 al presente decreto.
6) Tariffa eccezionale n. 221:
a) le tabelle di cui alle serie A, B e C sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 27 al presente decreto;
b) Condizione particolare 2ª: la tassa di prenotazione di L. 2.100 dovuta per il traghettamento delle autovetture è elevata a L. 2.600;
c) Condizione particolare 6ª:
il prezzo di L. 4.600 per gli adulti e di L. 2.300 per i
ragazzi, è elevato, rispettivamente a L. 5.100 e a L. 2.600;
la tabella dei supplementi per i posti in poltrona o in
cabina è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 28 del presente decreto;
d) Condizione particolare 7ª:
la tassa di L. 3.400 per ogni 25 kg indivisibili di
bagaglio a mano eccedenti il peso di kg 50, è levata a L. 4.100;
la tassa di L. 1.700 per capo o di L. 1.300 per ogni 10 kg
indivisibili, prevista per gli animali vivi trasportati dai passeggeri, è elevata a L. 2.100 per capo o a L. 1.600 per ogni 10 kg indivisibili;
e) Condizione particolare 10ª: il prezzo fisso di L. 14.400 previsto nel testo del primo e del secondo alinea è elevato a L.
17.300.
7) Tariffa eccezionale n. 251:
a) il titolo della tariffa è modificato come segue:
"Merci destinate, via terra, a Paesi non membri delle Comunità europee";
b) il testo del titolo II - Prezzi, è sostituito dal seguente:
"I prezzi applicabili sono quelli della tariffa ordinaria n. 2 o
della tariffa speciale n. 105, ridotti del 15%".
c) nel titolo III, alla condizione particolare, 3ª:
il testo del sub b) è sostituito dal seguente:
"agli effetti usati, alle masserizie ed alle merci che, in base alla "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro", sono tassate con le tariffe speciali (fatta eccezione per quelle ascritte alla tariffa speciale n. 105) o con le tariffe eccezionali, nonché alle merci comprese nell'allegato I al Trattato che istituisce la Comunità europea per il carbone e per l'acciaio, di cui alla legge 25 giugno 1952, n. 766";
è istituito il sub c) avente il seguente testo:
"alle spedizioni miste, costituite in parte da merci soggette alla tariffa ordinaria n. 2 o alla tariffa speciale n. 105 e in parte da merci soggette ad altre tariffe speciali o a quelle eccezionali".
8) Tariffa eccezionale n. 252:
a) il testo del titolo II - Prezzi - è sostituito dal seguente:
"I prezzi applicabili sono quelli della tariffa ordinaria n. 2 o della tariffa speciale n. 105, ridotti del 15%".
b) nel titolo III, alla condizione particolare 2a:
il testo del sub b) è sostituito dal seguente:
"agli effetti usati, alle masserizie ed alle merci che, in base alla "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro", sono tassate con le tariffe speciali (fatta eccezione per quelle ascritte alla tariffa speciale n. 105) o con le tariffe eccezionali, nonché alle merci comprese nell'allegato I al trattato che istituisce la Comunità europea per il carbone e per l'acciaio, di cui alla legge 25 giugno 1952, n. 766";
è istituito il sub c) avente il seguente testo:
"alle spedizioni miste costituite in parte da merci soggette alla tariffa ordinaria n. 2 o alla tariffa speciale n. 105 e in parte da merci soggette ed altre tariffe speciali o a quelle eccezionali".
9) Tariffa eccezionale n. 253: il testo del titolo II - Prezzi - è sostituito da quello riportato nell'allegato n. 29 al presente decreto.
G) Capo VII:
1) Titolo A) Spedizioni a bagaglio: la tabella di cui alla serie 1ª è sostituita da quella risultante nell'allegato n. 30 al presente decreto.
2) Titolo B) Spedizioni a carro:
a) punto 1: la tabella dei prezzi relativi alle classi dalla n. 41 alla n. 87 è sostituita da quella dei prezzi delle classi dalla A alla M risultante nell'allegato n. 31 al presente decreto.
b) punto 2: le tabelle dei prezzi relativi alle classi dalla 601 alla 820 sono sostituite da quelle risultanti nell'allegato n. 32 al presente decreto.
III - Parte III: la "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro" è sostituita da quella risultante nell'allegato n. 33.
IV. - Allegati:
A) Allegato n. 1:
il testo delle tabelle delle tasse accessorie è sostituito da quello risultante nell'allegato n. 34 al presente decreto.
nella tabella per il computo della tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna in servizio internazionale le tasse minime applicabili, sono elevate, rispettivamente, da L. 4.000 a L. 4.800 e da L. 8.000 a L. 9.600.
B) Allegato n. 2:
1) Il testo del punto 3.3.1 è modificato come segue:
"Le spedizioni di merci in contenitori piccoli possono essere effettuate a carro o a messaggerie".
2) Il testo del punto 4.2.1 è sostituito dal seguente:
"Le spedizioni in piccole partite si tassano con i prezzi della T.O. n. 1 - Serie B, senza tener conto - ove ricorrano - delle maggiorazioni di peso previste per le merci ingombranti".
3) Dopo il punto 4.2.1 è inserito il seguente punto:
"4.2.2 il peso minimo tassabile per ciascun contenitore è fissato nelle seguenti misure:
categoria A: kg 200
categoria B: kg 350
categoria C: kg 500".
4) Il testo del punto 4.3.1 è sostituito dal seguente:
"Le spedizioni a carro si tassano con i prezzi previsti dal capo VII, titolo B, delle presenti condizioni e tariffe o dalle altre tariffe competenti".
5) La tabella delle tasse di utilizzazione per i trasporti in servizi interno, di cui al punto 4.4, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 35 al presente decreto.
6) Le tasse per la tardata restituzione dei contenitori indicate in L. 1.500 e in L. 3.000, di cui al punto 5.1.4, sono elevate, rispettivamente, a L. 1.800 ed a L. 3.600.
7) Le tasse per l'indennizzo dei contenitori, indicate in L. 15.000 e L. 30.000, di cui al punto 5.1.5, sono elevate, rispettivamente, a L. 18.000 ed a lire 36.000.
8) Le tasse per la pulizia dei contenitori indicate in L. 400 e L. 800, di cui al punto 5.1.7., sono elevate, rispettivamente, a L. 500 e a L. 1.000.
C) Allegato n. 2-ter:
1) Punto 3.7.3: il testo del punto è sostituito dal seguente:
"il termine per la restituzione degli attrezzi alla ferrovia è fissato in 24 ore decorrenti dallo spirare dei termini previsti per l'asportazione delle cose oggetto del trasporto".
2) Punto 3.7.5: gli importi di L. 100 e L. 160 sono elevati, rispettivamente, a L. 120 e L. 200.
3) Punto 4.6.2: gli importi di L. 100, L. 160 e L. 220 sono elevati, rispettivamente, a L. 120, L. 200 e L. 280.
4) Punto 5.1.3: gli importi di L. 700 e L. 1.300 sono elevati, rispettivamente, a L. 850 e L. 1.700.
D) Allegato n. 2-quater: il testo dell'allegato è sostituito da quello riportato nell'allegato n. 36 al presente decreto.
E) Allegato n. 3:
il testo dell', primo alinea, è sostituito dal seguente: "Le spedizioni di liquidi in genere, nonché quelle di gas compressi o liquefatti, in carni serbatoio, si tassano in base alle classi di tariffa risultanti dalla "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro" o dalle singole tariffe, col minimo di 10 tonnellate, per i trasporti effettuati con carri serbatoio a 2 assi, di 15 tonnellate, per quelli effettuati con carri serbatoio a 3 o 4 assi anche a carrelli e di 30 tonnellate, per quelli effettuati con carri serbatoio a più di 4 assi".
la tassa di lavatura prevista dagli nella misura di L. 24.000 è elevata a L. 30.000.
F) Allegato n. 6: le tasse e i diritti di ogni genere in esso previsti sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 37 al presente decreto.
G) Allegato n. 7:
1) Art. 47: la tassa fissa per la ripulitura dei carri prevista in L. 24.000 è elevata a L. 30.000.
2) Art. 135:
1. Punto: la tassa di L. 205 per carro e per chilometro è elevata a L. 250.
2. Punto:
a) comma a):
la tassa di sosta per le merci non sostanti sui carri
prevista in L. 180 per quintale indivisibile e il relativo minimo di L. 360 per spedizione sono elevati, rispettivamente, a L. 220 e a L. 440;
la tassa di sosta per le merci sostanti sui carri previsti
in L. 180 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore ed i relativi minimi di L. 13.200 per carro per le prime 24 ore e di L. 19.200 per carro per ogni periodo di 24 ore successive sono elevati, rispettivamente, a L. 220, a L. 16.000 e a L. 23.500;
b) comma c): la tassa di L. 800 dovuta per la guardia speciale è elevata a L. 1.000.
H) Allegato n. 9: i corrispettivi di cui alle tariffe n. 1, 2 e 3 sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 38 al presente decreto.
V. - Appendice:
A) Punto 2°:
1) : la tabella dei corrispettivi per il trasporto dei carri ferroviari su strada ordinaria è sostituita da quella risultante nell'allegato n. 39 al presente decreto.
2) Art. 6: la tassa di sosta del carrello di L. 3.750 per ogni ora di ritardo e il corrispettivo forfettario di L. 7.500 sono elevati, rispettivamente, a L. 4.500 e a L. 9.000.
B) Punto 3°: le misure minime di L. 60 per quintale/ chilometro e di L. 600 per spedizione e massime di L. 150 per quintale/km e di L. 1.500 per spedizione, previste al punto 6, sono elevate, rispettivamente, a L. 70, a L. 700, a L. 180 e a L. 1.800.
C) Punto 4°: il compenso di L. 200 per collo previsto nel testo della nota per i trasporti interessanti la linea Tirano-Confine Svizzero è elevato a L. 240.
D) Punto 5°: il testo dell'ultimo alinea del punto 1, sub B) è sostituito dal seguente:
"La riduzione del 25% prevista nei casi suddetti non è estensibile ai trasporti di cui ai successivi punti 2 e 7 e alle tasse accessorie".
E) Punto 8°: la tassa di L. 15.000, prevista al comma quarto del titolo I e al comma terzo del titolo II, è elevata a L. 18.000.
F) Punto 9°: la tabella delle soprattasse per l'uso di determinati binari di raccordo o per carico e scarico in punti determinati da contabilizzare sui documenti di trasporto è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 40 al presente decreto.
G) Punto 12°:
1) : il testo del sub a) è sostituito dal seguente:
"a) per le spedizioni a piccola velocità (o a velocità ordinaria) i prezzi per carro delle seguenti classi contenute nell'allegato alla presente tariffa:
classe 1-a per i carri a 2 assi;
classe 1-b per i carri a più di 2 assi od a carrelli";
2) : il riferimento alla tassa fissa (art. 63, par. 2, CT) è soppresso;
3) Art. 5: nel testo del sub b) il riferimento alle classi è modificato come segue:
classe 2-a per i carri a 2 assi;
classe 2-b per i carri a più di 2 assi od a carrelli.
4) Art. 9 - Rispedizioni d'ufficio: il titolo ed il relativo testo sono soppressi; conseguentemente l'attuale numerazione dell'art. 10 è modificata in 9.
5) Allegato: la tabella dei prezzi è sostituita con quella riportata nell'allegato n. 41 al presente decreto.
H) Punto 14°, art. 12:
1) Il deposito per la richiesta dell'autotreno o dell'autocarro previsto al paragrafo 1 nelle misure di L. 7.800 e 3.900 è elevato, rispettivamente, a L. 9.400 e a L. 4.700.
2) Le tasse di sosta, previste al paragrafo 4 nelle misure di L. 2.000, L. 2.600, L. 3.300 e L. 3.900 sono elevate, rispettivamente, a L. 2.400 a L. 3.200, a L. 4.000 e a L. 4.800.
I) Punto 15°: il diritto fisso di L. 1.000 e la tassa di L. 5.000, previsti al comma 4°, sono elevati, rispettivamente, a L. 1.200 e L.
6.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-19;588#art-2