Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 ott 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' della legge 20 marzo 1975, n. 70; Visto il proprio decreto in data 17 settembre 1979 con il quale, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1979, è stata emanata l'ipotesi di accordo raggiunta il 31 luglio 1979 tra la delegazione degli enti pubblici e le organizzazioni sindacali, con l'esclusione delle disposizioni di cui agli , terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54; Considerata la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre 1979 con la quale, tenuto conto dei rilievi di legittimità formulati dalla Corte dei conti, in sede di registrazione dell'anzidetto decreto, si è ritenuto che anche le disposizioni contenute nell', primo comma, quinta linea e nell', quinto comma, non possano essere approvate perché in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: La disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici contenuta nell'ipotesi di accordo indicata in epigrafe, allegata al presente decreto, con la esclusione delle disposizioni specificate nelle premesse, è emanata ai sensi dell', ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 ed ha efficacia dal 30 dicembre 1978 fino alla scadenza del triennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 ottobre 1979 PERTINI COSSIGA Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1979 Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 19
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-rd-1