Art. 9 · Orario di lavoro
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo II

Art. 9

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Orario di lavoro

In vigore dal 24 ott 1979
L'articolazione dell'orario e dei turni di lavoro è finalizzata all'ottimale utilizzazione delle strutture ed alla più razionale distribuzione del personale in relazione alle esigenze del servizio e dell'utenza secondo criteri e modelli organizzativi predeterminati. A tali fini, per gli enti di ricerca l'orario di lavoro si articola, di regola, in 8 ore giornaliere e in turni. Per contingenti ed improvvise esigenze di servizio l'orario di lavoro può essere eccezionalmente modificato in via temporanea per singoli dipendenti o per specifici settori. Ove tale modificazione comporti nel corso della settimana in cui è intervenuta prestazioni lavorative oltre le 40 ore il dipendente ha diritto ad un riposo compensativo di durata pari all'eccedenza, da fruire normalmente non oltre la settimana immediatamente successiva. Qualora per esigenze dell'amministrazione il dipendente debba prestare servizio in un giorno festivo ha diritto ad un riposo compensativo entro la settimana successiva. Per servizi aperti al pubblico, servizi connessi alle comunità, servizi di elaborazione automatizzata dei dati nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da una razionale e ottimale utilizzazione degli impianti e per altri servizi continuativi connessi a specifiche esigenze funzionali sono istituiti turni obbligatori, anche festivi, al fine di distribuire organicamente il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne. Particolari orari di servizio potranno essere previsti per l'espletamento di attività esterne di carattere professionale connesse a compiti istituzionali. La contrattazione articolata disciplinerà apposite pause, da computare a tutti gli effetti nell'orario di lavoro, la cui durata massima non potrà eccedere complessivamente le 3 ore settimanali per lavorazioni che richiedano turni prolungati o avvicendati o a ciclo continuo. La scrupolosa osservanza da parte del personale dipendente dell'orario di lavoro è garantita attraverso sistemi obiettivi e uniformi di controllo da stabilire in sede di contrattazione articolata. Gli enti, compatibilmente con le esigenze di lavoro e con la funzionalità degli uffici aperti al pubblico, possono consentire ai singoli dipendenti di praticare, secondo criteri prestabiliti, particolari orari di servizio; l'eventuale minore orario di lavoro effettuato nella settimana deve essere recuperato possibilmente nel corso del mese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-9