Art. 8 · Mobilità del personale
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo II

Art. 8

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Mobilità del personale

In vigore dal 24 ott 1979
Per la concreta attuazione delle disposizioni dettate dall' della legge 20 marzo 1975, n. 70, in materia di trasferimenti a domanda, ciascun ente comunica, entro il 31 gennaio di ogni anno, agli altri enti destinatari della citata legge i posti a tal fine disponibili in organico, distinti per ruolo, qualifica ed unità funzionale. I provvedimenti in ordine all'immissione in servizio sono adottati, sentita la commissione del personale e subordinatamente all'assenso dell'ente di provenienza, a seguito di valutazione delle domande effettuata con riguardo alla competenza ed esperienza in settori di lavoro similari, alla situazione di famiglia, all'anzianità di servizio, all'assenza di provvedimenti disciplinari nel biennio precedente. Nell'ipotesi che si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto è formata apposita graduatoria con riferimento ai criteri sopraindicati. È data precedenza assoluta ai dipendenti degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo e riforma tra cui le leggi 22 luglio 1975, n. 382, 21 ottobre 1978, n. 641 e 23 dicembre 1978, n. 833. Sono fatti salvi i provvedimenti in corso di attuazione nell'ambito di singoli enti alla data di entrata in vigore del presente accordo. Al personale assegnato a sede diversa da quella richiesta compete il trattamento di trasferimento. Nel caso di trasferimento di funzioni da un ente all'altro dovrà essere previsto anche il passaggio del personale del ruolo professionale facente parte delle connesse strutture.
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