Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici›Titolo VI
Art. 63
63 / 64Assemblee
In vigore dal 24 ott 1979
Il personale ha diritto a riunirsi in assemblea nei locali concordati con l'amministrazione, fuori dell'orario di lavoro nonché, nel limite individuale di 30 ore annue, durante l'orario medesimo con diritto alla normale retribuzione.
Le assemblee possono aver luogo anche in locali ubicati all'esterno dell'unità funzionale.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all' della legge 20 maggio 1970, n. 300.
La convocazione dell'assemblea da parte delle rappresentanze sindacali è comunicata al dirigente l'unità funzionale di norma con preavviso scritto di almeno 24 ore, e deve contenere, oltre alla eventuale richiesta di disponibilità dei locali, l'indicazione dell'ora di inizio dell'assemblea stessa e dell'ordine del giorno.
Durante l'orario di lavoro ordinario e straordinario non possono aver lungo nei locali dell'ente riunioni che siano indette da associazioni od organismi diversi da quelli di cui al precedente terzo comma.
Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono tenute su materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle comunicazioni all'amministrazione, tenuto conto delle date stabilite per ciascuna assemblea.
Quando nell'unità funzionale l'orario di lavoro sia articolato in turni, l'assemblea può avere luogo in due riunioni nella medesima giornata.
Il personale che partecipa alle assemblee durante l'orario di lavoro deve apporre, su appositi fogli, la propria firma con l'indicazione dell'ora in cui si allontana dal posto di lavoro. Al termine dell'assemblea il personale deve nuovamente apporre la firma annotando l'ora di rientro. In caso di mancata apposizione, non adeguatamente motivata, della firma di rientro l'assenza relativa al periodo di allontanamento dal posto di lavoro è considerata ingiustificata.
Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali e la salvaguardia dei beni patrimoniali dell'ente sono stabilite, previo accordi con le organizzazioni sindacali interessate, dal direttore generale o da persona da lui delegata per la direzione generale e dal dirigente l'unità funzionale per le strutture periferiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-63