Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici›Titolo VI
Art. 61
61 / 64Congedi e permessi sindacali
In vigore dal 6 apr 1995
I congedi vanno richiesti e connessi in proporzione al numero dei dipendenti dei singoli enti in modo che il relativo onere possa essere in stretto rapporto con la consistenza del personale dei vari enti.
A richiesta dell'organizzazione sindacale interessata, nelle province ove i dipendenti degli enti siano in numero complessivamente non superiore a cinquecento, il congedo sindacale di cui all', n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, può essere ridotto a 20 ore settimanali.
La concessione dei permessi orari deve essere rapportata non al numero dei dipendenti complessivamente considerati ma alla consistenza numerica della categoria rappresentata da ciascuna organizzazione sindacale.
I dirigenti sindacali dipendenti dagli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, collocati in congedo sindacale ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, conservano tale posizione per l'intera durata del mandato e comunque non oltre la data del loro inquadramento definitivo presso altro ente o amministrazione diversi da quelli destinatari della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Note all'articolo
- Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.770 ha disposto (con l'art.6) che: Per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessa di avere efficacia l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-61