Art. 6 · Formazione e qualificazione professionale
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo II

Art. 6

6 / 64

Formazione e qualificazione professionale

In vigore dal 24 ott 1979
Gli enti promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. I relativi programmi sono formulati sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e possono prevedere l'organizzazione di corsi in comune con altri enti. In rapporto alle specifiche professionalità possono essere costituite tra gli enti interessati strutture di coordinamento delle predette attività, allo scopo anche di favorire la mobilità prevista dall' della legge 20 marzo 1975, n. 70. In sede di contrattazione articolata sarà disciplinata la partecipazione a convegni di studio, corsi di specializzazione e attività scientifiche ai fini della migliore qualificazione del personale appartenente alla prima qualifica del ruolo professionale, prevedendo le condizioni e i limiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-6