Art. 57 · Disposizioni regolamentari in materia di equo indennizzo
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo VI

Art. 57

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Disposizioni regolamentari in materia di equo indennizzo

In vigore dal 24 ott 1979
Ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo e delle spese di cura nei casi di menomazioni dell'integrità fisica verificatesi, manifestatesi o consolidatasi prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, per la cui definizione gli enti avevano, precedentemente alla entrata in vigore del decreto medesimo, adottato apposite norme regolamentari approvate dai Ministeri vigilanti, si applicano le disposizioni regolamentari stesse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-57