Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici›Titolo II
Art. 5
5 / 64Definizione di nuove posizioni di lavoro.
In vigore dal 24 feb 1980
Gli enti,sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, provvederanno alla collocazione nelle qualifiche di nuovi profili professionali conseguenti allo sviluppo ed all'evoluzione della tecnologia e delle metodologie di ricerca ed applicazione con sistemi automatizzati.
Qualora necessario gli enti procederanno alla revisione delle dotazioni organiche con deliberazioni soggette ad approvazione ai sensi dell' della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-5