Art. 48 · Modalità di applicazione dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo VI

Art. 48

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Modalità di applicazione dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411

In vigore dal 24 ott 1979
L'inquadramento nelle nuove qualifiche a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, è effettuato secondo la corrispondenza tra le precedenti posizioni funzionali e le nuove qualifiche, anche prescindendo dalla categoria, nei casi in cui dette posizioni siano previste dalla tabella n. 6 allegata al suddetto decreto in via alternativa o sostitutiva rispetto alle qualifiche del preesistente ordinamento. Le equiparazioni tra le pregresse posizioni funzionali e le nuove qualifiche previste dalla suddetta tabella per il personale con rapporto d'impiego non di ruolo di cui all', comma secondo, del citato decreto sono riferibili anche al personale di ruolo che alla data di entrata in vigore del decreto stesso ricopriva tali posizioni in base a provvedimenti formali adottati in conformità alle norme legislative o regolamentari all'epoca vigenti. In applicazione del disposto di cui al terzo comma del richiamato , nei confronti del personale passato di ruolo o di qualifica nel periodo dal 1 ottobre 1973 al 30 dicembre 1975 nell'ambito del preesistente ordinamento, che abbia fruito, in sede di applicazione del predetto decreto, di uno stipendio inferiore a quello previsto per la qualifica rivestita prima del passaggio di ruolo o di qualifica, la differenza tra i relativi trattamenti determinati ai sensi degli del decreto stesso è garantita mediante attribuzione di un assegno personale - utile agli effetti del trattamento di previdenza e di quiescenza - da riassorbire con gli incrementi di stipendio a qualsiasi titolo conseguiti fino al 29 dicembre 1978.
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