Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici›Titolo VI
Art. 43
43 / 64Disposizioni particolari in tema di attribuzione del nuovo trattamento retributivo
In vigore dal 24 ott 1979
Nei confronti del personale che alla data del 30 dicembre 1978 fruiva del trattamento economico determinato, in via provvisoria, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 nonché nei confronti del personale contemplato dall' del presente accordo, si applicano le disposizioni dei precedenti , avuto riguardo, per quanto attiene all'importo dovuto a titolo di riparametrazione professionale, all'equiparazione stabilita dalla tabella allegato n. 8 al citato decreto. Trovano altresì applicazione, ai soli effetti economici, le disposizioni di cui al precedente , con riferimento, per quanto riguarda la determinazione dei limiti percentuali ivi fissati, alla consistenza numerica del personale appartenente alle corrispondenti qualifiche.
Il trattamento economico di cui al presente accordo, compreso in via provvisoria quello derivante dalle disposizioni del precedente , si applica anche al personale degli enti in attesa di approvazione della delibera di cui all' della legge 20 marzo 1975, n. 70. I limiti percentuali stabiliti dal richiamato sono determinati con riferimento alla consistenza numerica del personale appartenente alle qualifiche previste.
All'atto del formale inquadramento si procederà ad una nuova attribuzione della classe di stipendio nell'ambito della qualifica rivestita con i criteri stabiliti nel precedente ed alla corresponsione dei conguagli dovuti a decorrere dal 30 dicembre 1978 o dalla successiva data di nomina in ruolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-16;509#art-ida-43