Art. 40 · Attribuzione dei nuovi trattamenti retributivi
Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubbliciTitolo VI

Art. 40

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Attribuzione dei nuovi trattamenti retributivi

In vigore dal 24 ott 1979
Al personale di ruolo in servizio alla data del 30 dicembre 1978 è conferita, agli effetti giuridici ed economici, a decorrere dalla stessa data, la classe di stipendio della qualifica di appartenenza d'importo pari o immediatamente inferiore a quella risultante dalla somma dei seguenti elementi, convenzionalmente definita "maturato economico": stipendio annuo tabellare in godimento alla data del 25 dicembre 1978, comprensivo degli assegni personali e degli aumenti biennali, con esclusione di quelli anticipati per nascita di figli; un importo di L. 430.000 a titolo di incremento stipendiale assicurato alla generalità dei dipendenti; un importo a titolo di riparametrazione professionale stabilito per le qualifiche dei singoli ruoli, anche se unificati ai sensi degli della legge 20 marzo 1975, n. 70, nelle seguenti misure: commesso e agente tecnico................. L. 65.000 archivista-dattilografo ed operatore tecnico....... L. 120.000 assistente, assistente tecnico e relative qualifiche di coordinamento nonché seconda qualifica del ruolo professionale............. L. 180.000 collaboratore, collaboratore tecnico e relative qualifiche di coordinamento.......... L. 240.000 dirigente......................... L. 500.000 dirigente superiore e prima qualifica del ruolo professionale.................. L. 600.000 dirigente generale.................... L. 800.000 un importo di L. 800 a titolo di valutazione dell'anzianità complessiva di servizio, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni. Lo stipendio annuo di cui al precedente comma è calcolato senza tener conto delle detrazioni di anzianità di servizio previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. A tali effetti il limite massimo degli aumenti biennali è elevato in rapporto agli anni corrispondenti alle suddette detrazioni. Il "maturato economico" di cui al primo comma è maggiorato, per il personale appartenente alla prima qualifica del ruolo professionale, del 10% dello stipendio annuo in godimento e, per il personale appartenente al ruolo tecnico-professionale, del 5% del nuovo stipendio iniziale della qualifica rivestita. L'eventuale differenza tra la somma determinata ai sensi dei precedenti commi e l'importo della classe di stipendio attribuita è conservata fino alla data del conferimento della successiva classe ed e assimilata ad ogni effetto allo stipendio. Qualora la somma del maturato economico e dell'importo di cui al comma seguente, per convenzione definito "maturato in itinere", risulti uguale o superiore all'importo di una classe di stipendio più elevata di quella spettante ai sensi del primo comma, è conferita la classe di importo pari o, in mancanza, quella di importo immediatamente inferiore alla predetta somma. Il "maturato in itinere" da calcolare ai fini del precedente comma è costituito da un importo pari alla differenza tra la classe stipendiale immediatamente superiore e quella in godimento al 29 dicembre 1978, rapportato ai mesi di servizio maturati a tale data nella classe di appartenenza e ridotto, fino a concorrenza della quota così ottenuta, degli aumenti biennali maturati alla stessa data, con esclusione di quelli anticipati per nascita di figli. Per il personale che alla data del 29 dicembre 1978 fruisse della quinta classe stipendiale e per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali il "maturato in itinere" è costituito dall'importo dell'aumento biennale di stipendio in corso di maturazione rapportato ai mesi di servizio prestato dalla data di attribuzione dell'aumento precedente o, nel caso non avesse maturato alcun aumento biennale, da quella di conseguimento della classe stipendiale stessa ovvero rapportato all'anzianità utile ai fini dello scatto di stipendio maturato nella qualifica dirigenziale rivestita. Nei casi in cui il calcolo effettuato a norma del quinto comma non comporti il conferimento di una classe superiore e riconosciuta, ai soli fini della riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della stessa, una frazione di biennio pari al rapporto tra l'ammontare del "maturato in itinere", maggiorato della differenza di cui al quarto comma, e l'importo della differenza tra le due classi. Con analogo criterio è valutata, ai fini dell'ulteriore progressione economica, nell'ipotesi di cui al quinto comma, l'eventuale eccedenza fra l'importo totale del "maturato economico" e del "maturato in itinere" e quello della classe stipendiale conferita ai sensi del comma stesso. Qualora l'ammontare del "maturato economico" e del "maturato in itinere" risulti complessivamente inferiore all'importo della classe iniziale di stipendio della qualifica di appartenenza è conferito tale stipendio. Ove risulti complessivamente superiore alla più elevata classe di stipendio sono attribuiti, nella classe medesima, tanti aumenti convenzionali di stipendio del 2,50% quanti ne occorrano per raggiungere uno stipendio pari o immediatamente inferiore al suddetto ammontare; in tal caso l'eventuale eccedenza è riassorbita in occasione dell'attribuzione del successivo aumento biennale. Il calcolo del tempo nelle ipotesi di cui ai precedenti commi ottavo e nono è effettuato in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a quindici giorni. Con analogo criterio sono calcolati i mesi di servizio nelle ipotesi di cui ai precedenti commi sesto e settimo. Nei confronti dei dipendenti che alla data del 14 giugno 1976 fruivano della 5ª classe di stipendio o potevano far valere un'anzianità complessiva di servizio di almeno 20 anni lo stipendio da computare nel "maturato economico" di cui al primo comma è maggiorato di un aumento biennale. Per i dipendenti che dal 30 dicembre 1978 fino alla data di entrata in vigore del decreto di approvazione del presente accordo abbiano conseguito il passaggio ad una qualifica superiore, si procede alla rideterminazione del trattamento economico secondo i criteri stabiliti nei precedenti commi con riferimento allo stipendio annuo tabellare spettante in base al preesistente ordinamento alla data del passaggio stesso e con decorrenza dalla data medesima. Sono fatti salvi, se più favorevoli, gli effetti derivanti dall'applicazione delle norme permanenti di cui al precedente . A decorrere dalla stessa data di cui al precedente primo comma, lo stipendio annuo iniziale dei vice direttori generali è ragguagliato a quello spettante ai rispettivi direttori generali in applicazione dell' del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, decurtato del 5%. Come per i direttori generali, tale trattamento è onnicomprensivo e la progressione economica è costituita da aumenti periodici costanti in ragione del 2,50% dello stipendio iniziale lordo per ogni biennio di servizio P decorrere dalla data della nomina a vice direttore generale o dell'attribuzione delle relative funzioni. Ai dipendenti che abbiano conseguito la nomina o le funzioni di vice direttore generale in data anteriore al 30 dicembre 1978 sono attribuiti tanti aumenti convenzionali di stipendio quanti ne occorrano per raggiungere uno stipendio pari o immediatamente inferiore all'ammontare del "maturato economico", per la determinazione del quale l'importo spettante a titolo di riparametrazione professionale è determinato in L. 2.000.000, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi settimo e dodicesimo.
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